
Conoscere cosa dice la legge riguardo l’altezza delle ringhiere di un balcone è fondamentale: tali elementi, infatti, non sono semplici componenti architettonici, ma veri e propri dispositivi di protezione progettati per impedire cadute accidentali.
Secondo le normative, in Italia l’altezza minima della ringhiera di un balcone residenziale è fissata a 100 cm, misurati dal piano di calpestio. Tale misura può aumentare in presenza di condizioni particolari: scopriamo riferimenti normativi e requisiti tecnici da rispettare.
Normativa altezza ringhiere balconi: i riferimenti legislativi
L’altezza delle ringhiere dei balconi, in Italia, non viene disciplinata da un’unica legge, ma da un insieme di norme tecniche e di sicurezza. In particolare:
- D.M. 236/1989. Stabilisce che l’altezza minima del parapetto deve essere pari a 100 cm e vieta configurazioni facilmente scalabili, con elementi orizzontali ravvicinati;
- D.Lgs. 81/2008. Disciplina l’altezza dei parapetti nei luoghi di lavoro, confermando il limite minimo di 100 cm. Nei contesti a rischio elevato, precisa che è necessario prevedere protezioni aggiuntive o sistemi anticaduta più robusti;
- D.M. 17/01/2018 – NTC 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni). Definisce i criteri di progettazione strutturale, non indicando un’altezza fissa ma imponendo che i parapetti resistano alle spinte orizzontali.
Altezza minima parapetti e ringhiere: quando e quanto
La misura di 100 cm rappresenta lo standard minimo normativo, valido sia nel caso delle ringhiere che delle strutture piene. Tuttavia, il valore deve essere verificato sulla base di fattori come utilizzo dell’edificio, affollamento e condizioni di sicurezza.
Nella seguente tabella, valutiamo le altezze minime per i diversi elementi e destinazioni d’uso.
| Elemento | Altezza minima |
| Balconi e terrazzi residenziali | 100 cm |
| Scale interne o esterne | 90 cm-100 cm |
| Finestre con davanzale basso | 100 cm |
| Soppalchi | 110 cm |
| Luoghi di lavoro e cantieri | ≥ 100 cm |
| Edifici pubblici | 110 cm |
| Zone ad alto rischio | Fino a 120 cm |
Un parapetto risulta obbligatorio per:
- Balconi, terrazze e lastrici solari, in presenza di un dislivello pericoloso;
- Scale, su tutti i lati aperti delle rampe;
- Finestre, se il davanzale è inferiore a 100 cm dal piano di calpestio;
- Soppalchi, lungo l’intero perimetro aperto.
Analizziamo le altezze minime per i vari elementi, ricordando che i regolamenti edilizi comunali potrebbero imporre misure più elevate: è bene verificare le disposizioni locali prima della progettazione o adeguamento delle strutture.
Balconi e terrazzi di edifici residenziali
Per i balconi e le terrazze di edifici residenziali, l’altezza minima del parapetto è fissata a 100 cm, misurati dal piano di calpestio al punto più alto della protezione. Tale valore rappresenta un criterio necessario sia per le nuove costruzioni che nell’ambito degli interventi che comportano il rifacimento o la modifica del parapetto. L’altezza minima della ringhiera può aumentare se il balcone si trova a grande altezza.
Balconi di edifici pubblici e luoghi di lavoro
Presso edifici pubblici e contesti lavorativi, le prescrizioni relative all’altezza minima di un parapetto sono più restrittive. L’elevato affollamento aumenta il rischio di urti e spinte contro il parapetto. L’altezza minima, pur rimanendo a 100 cm, spesso aumenta a 110 cm o superiori, soprattutto in ambienti industriali o in presenza di macchinari.
La protezione deve impedire la caduta, resistere alle sollecitazioni e non presentare aperture tali da consentire il passaggio di una sfera di diametro di 10 cm. La struttura minima di un parapetto, all’interno dei luoghi di lavoro, deve essere composta da un corrente superiore, un corrente intermedio e, se necessario, di una tavola fermapiede.
Scale interne ed esterne
Per quanto riguarda le scale, siano esse interne o esterne, il parapetto deve avere un’altezza minima di 100 cm. Le scale private devono disporre di un corrimano tra 90 e 100 cm di altezza, mentre le scale condominiali o a uso pubblico devono presentare un parapetto minimo di 100 cm.
L’altezza dei parapetti di scale situate presso edifici scolastici o ambienti affollati, invece, può arrivare fino a 120 cm. Le scale devono sempre essere composte da un corrimano continuo, privo di spigoli, che deve essere di facile prendibilità. Nei contesti pubblici o accessibili può essere necessario anche un secondo corrimano posto a quota inferiore.
Finestre e aperture
Se le finestre o aperture si trovano a meno di 100 cm dal piano di calpestio e affacciano nel vuoto, è obbligatorio installare un parapetto (o protezione equivalente) dall’altezza minima di 100 cm.
Tale requisito vale sia negli edifici privati che pubblici, mentre nei contesti lavorativi l’altezza minima può aumentare fino a 110 cm.
Differenza tra parapetto, ringhiera, balaustra e corrimano

Parapetto, ringhiera, balaustra o corrimano: per evitare confusione, è necessario distinguere questi elementi architettonici. In particolare:
- Parapetto. Struttura è composta da una barriera fissa, piena o traforata, installata lungo balconi, terrazze, scale o ponti. La sua funzione è quella di proteggere persone e oggetti dal rischio di caduta. L’altezza standard va dai 100-110 cm;
- Ringhiera. Composta da una serie di elementi verticali (montanti o colonnine), collegati al corrimano superiore, protegge e delimita gli spazi lasciando passare luce e vista;
- Balaustra. È formata da colonnine sagomate su base orizzontale, con corrimano continuo. Trattasi di un parapetto massiccio e decorativo, dalla forte valenza architettonica;
- Corrimano. È l’elemento orizzontale o inclinato progettato per essere impugnato dalla mano, funge da sostegno e ausilio alla deambulazione. Può essere integrato in ringhiere o parapetti, oppure fissato direttamente a parete.
Requisiti di sicurezza obbligatori oltre l’altezza
Parapetti e ringhiere, oltre a presentare un’altezza minima di 100 cm, devono rispettare specifici requisiti di sicurezza per prevenire cadute e infortuni. In particolare:
- Inattraversabilità;
- Resistenza strutturale e dei materiali;
- Assenza di elementi arrampicabili;
- Ancoraggio solido e duraturo;
- Presenza di corrimano o appoggio superiore.
Valutiamo ciascun requisito.
Inattraversabilità
I parapetti devono essere inattraversabili, ovvero devono impedire il passaggio di corpi estranei con diametro superiore a 10 cm. Questo parametro interessa la distanza tra montanti verticali e la distanza tra il piano di calpestio e il bordo inferiore della ringhiera.
Resistenza strutturale e dei materiali
Il parapetto deve resistere a carichi orizzontali e verticali senza cedere o deformarsi. La capacità di carico può variare in base alla destinazione:
- Residenziale, carico moderato;
- Spazi pubblici, carico maggiore;
- Affollamento elevato, carico massimo.
I materiali con cui il parapetto viene realizzato devono essere idonei, certificati e privi di angoli taglienti.
Assenza di elementi arrampicabili
Tutti gli elementi orizzontali o diagonali che potrebbero facilitare l’arrampicata vengono fortemente sconsigliati. È preferibile utilizzare montanti verticali o pannelli pieni.
Ancoraggio solido e duraturo
Le ringhiere devono sempre essere fissate in modo stabile alle strutture portanti. L’ancoraggio deve resistere non solo al peso, ma anche alle vibrazioni e all’usura nel tempo.
Presenza del corrimano e design sicuro
Il corrimano superiore deve garantire una presa continua e sicura, priva di spigoli vivi, elementi taglienti o sporgenze pericolose. Può essere integrato nella ringhiera o installato a parete, ma deve sempre offrire comfort e sicurezza durante la deambulazione.
Come si misura correttamente l’altezza del parapetto
L’altezza del parapetto si calcola in verticale, partendo dal piano di calpestio e fino al punto più alto della struttura che limita l’affaccio. Per la misurazione del parapetto posto su balconi e terrazze, occorre:
- Individuare il piano di calpestio finito;
- Posizionare il metro verticalmente, vicino al parapetto;
- Verificare la verticalità del metro, utilizzando la livella;
- Misurare l’altezza, rilevando correttamente la distanza fino alla sommità del corrimano;
- Effettuare un controllo multiplo, ripetendo la misurazione presso gli angoli e al centro.
Se occorre misurare l’altezza di un parapetto sulle scale, occorre:
- Individuare la linea di pendenza, misurando dalla punta del gradino o dalla linea ideale dei gradini;
- Misurare verticalmente posizionando il metro sulla punta del gradino e fino al corrimano;
- Effettuare misurazioni nei punti di controllo, all’inizio e alla fine delle rampe di scale, verificando che il corrimano sia parallelo alla scala.
Quando è obbligatorio adeguare le ringhiere esistenti
È obbligatorio adeguare le ringhiere esistenti se esse non rispondono alle normative vigenti. L’obbligo, inoltre, vive anche in presenza di lavori sull’immobile, durante i quali è doveroso valutare l’altezza dei parapetti.
Analizziamo le situazioni in cui è necessario adeguare le ringhiere esistenti:
- Lavori di ristrutturazione o modifiche sostanziali che coinvolgono ringhiera o balcone;
- Struttura non sicura. Ringhiere pericolanti, corrose, danneggiate o dall’altezza insufficiente possono compromettere la sicurezza delle persone;
- Cambio di destinazione d’uso dell’immobile. In caso di modifiche che comportano nuovi standard di sicurezza;
- Disposizioni comunali o condominiali. Alcuni regolamenti locali o condominiali possono imporre adeguamenti specifici o periodici.
L’intervento di adeguamento della ringhiera può essere soggetto alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.
Responsabilità e sanzioni in condominio
La responsabilità delle ringhiere, all’interno di un condominio, varia in base alla loro natura e posizione.
Quando la ringhiera rappresenta un elemento architettonico che contribuisce all’estetica dell’edificio, o fa parte di strutture comuni, la responsabilità è a carico del condominio e le spese per gli interventi su questi elementi vanno ripartite secondo i millesimi.
Per parapetti interni al balcone o ringhiere che delimitano esclusivamente lo spazio di un appartamento, la responsabilità è del singolo proprietario. L’amministratore di condominio ha sempre il dovere di vigilare sulla sicurezza di ogni singola parte comune, comprese ringhiere e parapetti.
Una ringhiera non conforme alle normative può comportare conseguenze anche molto importanti, ovvero:
- Rischi per la sicurezza e possibili infortuni, legate a responsabilità civili e penali;
- Sanzioni economiche, causate da violazioni del regolamento condominiale su tipologia, materiale e colore della ringhiera;
- Rispristino obbligatorio. Se il condomino altera lo stato originale della ringhiera senza autorizzazione, potrebbe essere obbligato a riportare la struttura a norma, a proprie spese.
Per la progettazione, sostituzione o adeguamento delle ringhiere, è essenziale affidarsi a un team specializzato, capace di proporre soluzioni sicure, certificate e durature. Un partner come Acrobatica, esperta nel lavoro su fune: contatta subito il team per consulenze e preventivi.


