
Uno degli elementi maggiormente discussi in ambito condominiale è il balcone aggettante. La natura dei balconi aggettanti, molto diffusi nell’edilizia residenziale italiana, incide direttamente su alcuni aspetti: proprietà, ripartizione delle spese per la manutenzione, responsabilità in caso di danni o infiltrazioni.
Cosa sono i balconi aggettanti e cosa prevede la giurisprudenza della Corte di Cassazione? Scopriamo come si distinguono dai balconi incassati, chi deve sostenere i costi di manutenzione e la procedura più agile da seguire in caso di danni o infiltrazioni.
Cosa sono i balconi aggettanti
Parliamo di balconi aggettanti in riferimento a quegli elementi architettonici che sporgono rispetto alla facciata dell’edificio, configurandosi come prolungamento dell’unità immobiliare cui sono collegati. Trattasi, infatti, di balconi che tendono ad aggettare rispetto al filo della facciata, ossia a protendersi verso l’esterno senza essere inglobati nella struttura del fabbricato.
I balconi aggettanti sono composti da una soletta portante, da un piano di calpestio, da un frontalino e da un parapetto o ringhiera. Questi balconi non hanno una funzione di copertura o sostegno per i piani inferiori. Pertanto, non rientrano nella struttura portante comune dell’edificio. Tale caratteristica li distingue dai balconi incassati.
Tra i più comuni esempi di balconi aggettanti rientrano i balconi a sbalzo in cemento armato, le strutture sporgenti con ringhiere metalliche e i balconi moderni privi di appoggi inferiori.
Per definizione, i balconi aggettanti:
- Appartengono alla proprietà esclusiva del singolo condomino;
- Sono destinati all’utilizzo e godimento dell’appartamento cui sono collegati;
- Non svolgono funzione portante né di copertura.
Rappresentando una sorta di appendice privata dell’appartamento, del tutto autonoma dal punto di vista strutturale, i balconi aggettanti ricadono nella responsabilità del proprietario di casa.
Esistono delle eccezioni: trattasi dei balconi aggettanti che contribuiscono al decoro architettonico della facciata. In questi casi, alcuni elementi potrebbero essere considerati parti comuni e le spese per la loro manutenzione verranno ripartite tra tutti i condomini.
Balconi aggettanti vs balconi incassati: le differenze
All’interno di un condominio è essenziale distinguere tra balconi aggettanti e incassati per valutare, correttamente, tutti i dettagli relativi alla responsabilità e alla ripartizione delle spese per la manutenzione di tali elementi.
Queste due soluzioni costruttive presentano numerose differenze: mentre i balconi aggettanti rappresentano un prolungamento verso l’esterno dell’appartamento, i balconi incassati sono integrati nella struttura dell’edificio. Talvolta, questi ultimi possono avere una funzione strutturale importante.
Analizziamo le principali differenze tra balcone aggettante e incassato nella seguente tabella.
| Dimensione | Balconi aggettanti | Balconi incassati |
| Struttura | Sporgente rispetto al perimetro dell’edificio | Rientrante e integrata nel volume dell’edificio |
| Funzione | Utilizzo esclusivo del proprietario, senza funzione portante o di copertura | Possono fungere da copertura o sostegno per il piano inferiore |
| Proprietà | Generalmente, la proprietà è esclusiva | Soletta in comproprietà tra i piani |
| Spese di manutenzione | A carico del singolo proprietario, eccetto nel caso in cui presentino elementi decorativi comuni | Ripartite tra i condomini interessati (proprietari del piano di sopra e di sotto) |
| Elementi decorativi | Condominiali, solo se contribuiscono al decoro della facciata | Condominiali in quanto parte integrante della facciata |
A chi appartengono i balconi aggettanti?
La Corte di Cassazione considera i balconi aggettanti un vero e proprio prolungamento dell’appartamento. Pertanto, questi elementi rientrano nella proprietà esclusiva del titolare dell’unità immobiliare cui sono collegati.
Tuttavia, non si tratta di una regola assoluta: alcuni elementi possono essere considerati parti comuni, nel caso contribuiscano al decoro della facciata. Tale orientamento viene confermato da pronunce della giurisprudenza, tra cui:
- Cassazione Sentenza n. 1156/2015, la quale esclude la natura condominiale dei balconi aggettanti attribuendone la proprietà al singolo condomino, salvo in presenza di elementi decorativi;
- Cassazione Ordinanza n. 2177/2026. L’ultima sentenza della Cassazione relativa all’argomento, la quale ribadisce che i frontalini rientrano tra le parti comuni, solo se hanno una funzione estetica rilevante;
- Cassazione Sentenza n. 6624/2012. In questo caso, la sentenza distingue tra parte strutturale (privata) ed elementi decorativi della parte frontale o inferiore (condominiali), nel caso contribuiscano all’estetica del prospetto;
- Cassazione Ordinanza n. 10848/2020. Sottolinea che frontalini, ringhiere e divisori possono essere considerati parti comuni se costituiscono parte integrante della facciata.
Per comprendere in modo chiaro a chi appartengono i balconi aggettanti, è fondamentale distinguere tra funzione privata e funzione estetica o architettonica. Nel primo caso, la proprietà è esclusiva, nel secondo caso il balcone viene considerato bene condominiale: ma solo determinati elementi.
Analizziamo quali sono le parti a uso esclusivo e le parti che possono essere considerate condominiali, qualora abbiano una rilevanza estetica o strutturale per l’edificio.
Le parti a uso esclusivo
Tra le parti a uso esclusivo, ovvero gli elementi che rientrano nella proprietà del singolo condomino, troviamo tutte le componenti destinate esclusivamente all’utilizzo diretto del balcone. In particolare:
- Pavimentazione, ovvero il piano di calpestio;
- Soletta strutturale interna, salvo casi particolari;
- Ringhiere o parapetti con funzione esclusivamente protettiva;
- Finiture interne del balcone;
- Intonaco del sottobalcone, se privo di funzione decorativa;
- Impianti o accessori installati dal proprietario, come sistema luci.
Le spese di manutenzione dei suddetti elementi ricadono unicamente sul proprietario dell’appartamento.
Le parti condominiali

Quando il balcone aggettante presenta elementi che contribuiscono all’estetica e all’identità architettonica dell’edificio, possono essere considerati parti comuni. Nella fattispecie, tali elementi generalmente sono:
- Frontalini, soprattutto se in continuità con la facciata;
- Rivestimenti decorativi;
- Parapetti dal valore estetico unitario;
- Fioriere in cemento integrate nella struttura;
- Sottobalconi con elementi ornamentali.
In questi casi, le spese di manutenzione verranno ripartite tra i condomini.
Chi paga le spese di manutenzione?
Una delle argomentazioni più spinose, nell’ambito dei balconi aggettanti, riguarda proprio la ripartizione delle spese per la manutenzione di tali elementi. Il criterio fondamentale, confermato dalla giurisprudenza e dalla Corte di Cassazione, rimanda alla funzione delle singole componenti.
Salvo per gli elementi visibili e decorativi della facciata, le spese di manutenzione sono a carico del proprietario di casa. In particolare, i costi per:
- Rifacimento della pavimentazione;
- Manutenzione della soletta strutturale interna;
- Interventi di impermeabilizzazione;
- Riparazione o sostituzione di ringhiere o parapetti non decorativi;
- Tinteggiatura e finiture interne (compreso l’intonaco del sottobalcone, se privo di valore estetico);
- Manutenzione ordinaria e straordinaria generale.
Rientrano nella responsabilità dell’intero condominio, invece, le spese relative agli elementi che incidono sul decoro e sull’uniformità dell’edificio. Pertanto, dovranno essere condivisi i costi per interventi di ristrutturazione quali:
- Ripristino dei frontalini, se contribuiscono al decoro della facciata;
- Manutenzione dei sottobalconi visibili, se muniti di elementi decorativi;
- Opere su cornici, fregi e rivestimenti ornamentali;
- Lavori su eventuali parti strutturali comuni integrate nel prospetto;
- Opere accessorie, se collegate a lavori sulla facciata.
La ripartizione delle spese segue, generalmente, il criterio dei millesimi di proprietà. In alcuni casi, quando gli elementi coinvolti sono condivisi tra più unità immobiliari, per analogia viene rispettata la direttiva offerta dall’art. 1125 c.c, che prevede una suddivisione dei costi tra i proprietari interessati in base alla funzione delle strutture coinvolte e al loro utilizzo.
Balconi aggettanti e distanze tra edifici
Un ulteriore aspetto fondamentale da comprendere, nell’ambito dei balconi aggettanti, riguarda il rapporto tra questi elementi e le distanze tra gli edifici. Questa categoria di balconi deve rispettare le normative urbanistiche: l’orientamento della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato prevede una valutazione che interessa principalmente le dimensioni e la funzione della sporgenza.
Generalmente, i balconi aggettanti non sono volumi chiusi abitabili, ma se hanno dimensioni rilevanti possono essere considerati “corpi di fabbrica”. Di conseguenza, vanno a incidere sul calcolo delle distanze legali tra gli edifici.
La giurisprudenza prevede diverse regole rispetto alla distanza tra edifici:
- D.M. 1444/1968. Una normativa cardine dell’urbanistica italiana. Tale norma impone una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Recentemente, la giurisprudenza ha aggiunto specifici chiarimenti in merito ai balconi aggettanti. Se di apprezzabile profondità e ampiezza, i balconi aggettanti devono essere inclusi nel calcolo delle distanze in quanto incidono su illuminazione, aerazione e visuale tra edifici. Non possono essere assimilati a semplici elementi decorativi;
- Art. 873 c.c. del Codice Civile e regolamenti locali, i quali dispongono che i balconi non devono violare le distanze minime dal confine e devono rispettare le previsioni del Piano Regolatore. Inoltre, se creano una visuale verso altrui proprietà, verranno applicate regole più stringenti.
La giurisprudenza prevede alcune eccezioni per quanto riguarda il calcolo delle distanze. I balconi incassati, essendo integrati nella struttura dell’edificio, dovranno essere soggetti a una differente valutazione. Mentre nel calcolo delle distanze rimangono sempre esclusi gli sporti, ovvero gli elementi che non alterano significativamente il profilo dell’edificio. In particolare:
- Mensole o elementi ornamentali;
- Cornici decorative;
- Sporgenze di entità minima, prive di impatto su volumetria e ingombro visivo.
Cosa fare in caso di danni o infiltrazioni
In caso di danni o infiltrazioni nei balconi aggettanti, anche in questo caso è necessario seguire il criterio definito dalla Corte di Cassazione: conta, infatti, la funzione della parte da cui viene originato il danno.
Se l’infiltrazione dipende da elementi di proprietà esclusiva, come pavimentazione o impermeabilizzazione, la responsabilità ricade sul singolo proprietario. Se riguarda parti che incidono sul decoro della facciata, come frontalini o elementi decorativi, la responsabilità sarà dell’intero condominio.
Per una gestione efficace della problematica e per evitare contenziosi, è bene seguire alcuni passaggi:
- Individuazione della causa, verificando se la problematica è stata provocata da pavimentazione, guaina impermeabilizzante, sottobalcone o frontalino;
- Segnalazione formale del danno, inviando comunicazione all’amministratore di condominio;
- Richiesta di una perizia tecnica, la quale va ad accertare l’origine dell’infiltrazione;
- Definizione delle responsabilità, ai fini di una corretta ripartizione delle spese;
- Delibera dell’assemblea condominiale, se necessario;
- Esecuzione dell’intervento di ripristino ed eventuale risarcimento da parte del responsabile.
In caso di danni o infiltrazioni, è indispensabile intervenire tempestivamente per evitare l’aggravamento della situazione e il relativo aumento dei costi. Richiedi subito una diagnosi accurata e una consulenza professionale: contatta Acrobatica, azienda specializzata in interventi su fune.


