La SCIA, ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è stata introdotta con l’obiettivo di rendere più semplici le procedure legate all’avvio di un’opera edile o manutenzione edilizia. Sostituisce le autorizzazioni precedentemente necessarie, come la DIA (Denuncia di Inizio Attività) e deve essere presentata al Comune di riferimento prima che i lavori abbiano inizio. Ha lo scopo di attestare la conformità del progetto alle normative edilizie e urbanistiche vigenti.
Cos’è la SCIA, chi e quando la deve presentare? Quali sono i costi e le eventuali sanzioni a essa legati? Scopriamo di più in questo articolo.
Cos’è la SCIA edilizia
La SCIA edilizia è un particolare titolo che deve essere redatto e presentato al Comune di competenza, prima dell’inizio di un’operazione edile. Generalmente, la SCIA edilizia deve essere presentata se gli interventi edili interessano parti strutturali dell’edificio, pur non comportando un cambiamento nella destinazione d’uso o un aumento del volume della struttura.
La SCIA edilizia è stata introdotta nel 2010 e rappresenta un valido strumento per accelerare le procedure burocratiche legate agli interventi edilizi. Consegnando la SCIA edilizia, infatti, è possibile procedere con l’inizio delle attività senza dover attendere la canonica autorizzazione rilasciata dall’ente preposto al controllo.
Il titolare dell’attività certifica, mediante la SCIA edilizia, che l’opera da eseguire rispetta le norme edilizie, di sicurezza e urbanistiche previste dalla normativa vigente. L’ente preposto al controllo verifica che la SCIA edilizia sia stata correttamente presentata e, qualora dovessero essere presenti difformità, si occupa di richiedere le correzioni necessarie.
La SCIA edilizia può essere:
- SCIA unica, quando occorre eseguire attività che necessitano di altre comunicazioni, attestati o altre SCIA per poter essere avviate. Il titolare dovrà presentare la SCIA unica all’ente di competenza, ed essa dovrà poi essere condivisa con le autorità preposte ai controlli (come ASL e Vigili del Fuoco);
- SCIA condizionata, qualora per lo svolgimento delle attività siano indispensabili altri atti di assenso. Il titolare presenta la SCIA condizionata allo sportello unico e dovrà attendere il rilascio delle necessarie autorizzazioni prima di poter procedere con l’intervento.
Differenza tra SCIA e CILA
È importante chiarire le differenze tra SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata). Mentre la SCIA edilizia deve essere presentata per lavori quali ristrutturazioni, attività di recupero e conservazione delle strutture portanti, oppure per la manutenzione straordinaria dell’edificio, la CILA edilizia è un adempimento che riguarda attività edili di modesta entità, che non coinvolgono le parti strutturali dell’edificio.
Un’ulteriore differenza tra i due adempimenti riguarda la modalità di presentazione: mentre la SCIA edilizia può essere presentata dall’imprenditore o dal professionista incaricato, la CILA deve essere compilata e presentata esclusivamente da un esperto abilitato all’asseverazione.
In ultimo, la SCIA edilizia deve contenere informazioni specifiche: i dati del richiedente, la descrizione in dettaglio delle operazioni da svolgere, le caratteristiche del sito e informazioni che attestano il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e ambientali. Nel caso della CILA, invece, devono essere espressi i dati del richiedente, deve essere inclusa una descrizione del lavoro e, inoltre, occorre allegare l’asseverazione fornita dal professionista abilitato. La CILA, quindi, si configura come un documento maggiormente accurato e complesso.
Come funziona la SCIA edilizia
La SCIA edilizia permette di semplificare e velocizzare l’avvio dell’intervento edile: presentando questo documento, infatti, sarà possibile procedere con le operazioni senza dover aspettare le tempistiche previste invece per la DIA.
Presentando la SCIA non ci sarà la necessità di ottenere il permesso di costruire, che di norma prevede tempistiche piuttosto lunghe. Il permesso di costruire, come concessione edilizia, a differenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è obbligatorio nel caso di interventi di grande portata.
Il Comune, una volta che la SCIA edilizia è stata presentata dall’interessato, ha 30 giorni di tempo per effettuare le dovute verifiche e valutare se i lavori vengono svolti regolarmente.
La SCIA edilizia è indispensabile per interventi quali:
- manutenzione straordinaria delle parti strutturali di un immobile;
- risanamento o restauro di un edificio;
- ampliamenti e demolizioni di minore entità;
- interventi di restauro leggero, che non modificano né la destinazione d’uso, né la sagoma né il volume dell’immobile;
- varianti (in corso d’opera o a fine lavori) che non incidono sui parametri urbanistici, sulle volumetrie e non alterano la destinazione d’uso e la sagoma dell’edificio come il rifacimento facciate.
La SCIA edilizia è obbligatoria: tale modulo unificato deve essere corredato dai dettagli specifici relativi all’intervento, alle sue caratteristiche e ai dati catastali. Le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione degli interessati modelli standardizzati, validi su tutto il territorio nazionale.
I professionisti incaricati si occupano della compilazione del modulo e della trasmissione dello stesso al Comune, protocollandolo presso lo sportello unico per l’edilizia. Per la presentazione del modulo occorre seguire un iter preciso, che consiste nei seguenti passaggi:
- valutazione e identificazione dell’intervento;
- raccolta della documentazione necessaria (dati catastali, documenti tecnici e altro);
- compilazione del modulo unificato e inserimento di tutte le informazioni richieste;
- consegna della SCIA.
Quando, dove e chi la deve presentare?
Le tempistiche utili per la presentazione della SCIA edilizia variano di Comune in Comune. La SCIA deve essere consegnata prima dell’inizio dei lavori: il periodo di anticipo può variare da alcuni giorni ad alcune settimane, a seconda delle disposizioni locali. Generalmente, il documento deve essere depositato almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
È fondamentale consegnare la SCIA nel rispetto delle tempistiche indicate dal Comune, affinché sia possibile consentire la corretta valutazione delle caratteristiche dell’intervento e ricevere l’approvazione dalle autorità competenti.
Tale attestato deve essere presentato allo sportello unico per l’edilizia del Comune in cui è locato l’immobile, per via telematica oppure cartacea, dal proprietario dell’immobile, da un professionista abilitato oppure dal responsabile dei lavori. Può presentare la SCIA solo un soggetto autorizzato e in possesso della documentazione necessaria.
Inizio modulo
Costi
Il costo da sostenere per la presentazione della SCIA edilizia varia in base a diversi fattori:
- tipologia ed entità dei lavori;
- dimensione dell’immobile;
- tariffe stabilite dalle autorità locali;
- prestazioni del tecnico abilitato;
- diritti di segreteria del Comune di riferimento;
- agevolazioni edilizie.
Generalmente, il pagamento delle tasse di istruttoria e di registrazione è obbligatorio. Alcuni Comuni possono applicare tariffe fisse o percentuali sulla base del valore dell’intervento. Ulteriori oneri potrebbero essere associati a servizi di consulenza tecnica atti a garantire una compilazione corretta del modulo e la sua conformità normativa.
Tempo di durata della SCIA edilizia
La SCIA edilizia, una volta presentata, può avere una durata pari a 3 anni. Allo scadere di questo arco temporale, nel caso i lavori edili non siano stati completati, occorrerà presentare una nuova SCIA. È, inoltre, indispensabile sospendere le lavorazioni prima di aver consegnato la SCIA edilizia rinnovata per evitare di incorrere in sanzioni.
Sanzioni
La mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività può comportare una serie di sanzioni. Anche in caso di non conformità della SCIA edilizia vi è tale rischio. Quando, inoltre, i lavori edili vengono avviati prima della consegna del certificato, si incorrerà in una sanzione. Le sanzioni possono prevedere sia multe di importi significativi, sia la necessità di sospendere forzatamente i lavori.
Esiste, però, la possibilità di presentare una SCIA tardiva e in sanatoria. Se la SCIA viene presentata dopo l’inizio o dopo la conclusione dei lavori, verrà imposta una sanzione pecuniaria e vi sarà l’obbligo di presentare:
- la SCIA tardiva o in corso d’opera. Questo scenario avviene quando la SCIA viene consegnata in corso d’opera. La sanzione prevede una multa pari a 516,00 euro;
- la SCIA in sanatoria. Quando gli interventi vengono effettuati in assenza o in modalità differenti rispetto a quelle certificate dalla segnalazione, si incorrerà in una multa che può variare da 516,00 a 5.164,00 euro. La SCIA in sanatoria rappresenta una modalità utile a regolarizzare i lavori qualora siano iniziati senza aver ottenuto l’autorizzazione. La SCIA in sanatoria permette di ottenere l’approvazione retroattiva, riducendo l’importo e l’entità delle sanzioni applicate.
Per poter evitare qualsiasi problematica sia in corso d’opera che prima dell’inizio delle attività, è sempre consigliato affidarsi a un tecnico abilitato e a un’impresa specializzata. Acrobatica, in questo contesto, rappresenta un partner qualificato, capace di guidare il cliente lungo tutto l’iter tecnico, burocratico e operativo legato a un intervento edilizio.Contatta subito i consulenti per richiedere maggiori informazioni e per ricevere un preventivo chiaro, dettagliato e completo.