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Cila edilizia: documento di comunicazione agli inizi dei lavori. In foto i presunti tali.

Una delle pratiche edilizie fondamentali è la CILA edilizia. Essa consente di garantire la correttezza e la legalità di un intervento edile. La CILA, ovvero la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, rappresenta il primo passo formale tramite il quale è possibile avviare un’operazione edile di varia natura.

Ma cos’è esattamente la CILA edilizia? A cosa serve, chi deve presentarla e quali documenti occorrono? Scopriamo di più in questo approfondimento. 

Cos’è la CILA Edilizia?

La CILA edilizia è un documento amministrativo impiegato per notificare l’avvio di un lavoro di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione. In particolare, le operazioni edili non devono implicare modifiche volumetriche né alcun tipo di variazione nella destinazione d’uso dell’immobile sottoposto all’intervento. 

Qualora l’intervento miri a modificare le parti strutturali dell’edificio, non occorrerà presentare la CILA edilizia ma la SCIA edilizia. La CILA deve essere trasmessa, debitamente compilata, al Comune di riferimento e deve contenere tutte le informazioni riguardanti l’intervento edile. 

Questa procedura consente di velocizzare l’avvio dei lavori, poiché una volta consegnata permette di iniziare sin da subito le lavorazioni senza attendere l’autorizzazione da parte degli enti di controllo. 

A cosa serve

La CILA edilizia permette di notificare, in modo ufficiale, l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione. Viene impiegata per garantire la conformità legale dei lavori, attestando l’osservanza degli stessi alle normative di riferimento. 

Inoltre, ha una seconda funzione, ovvero quella di garantire un alto grado di controllo professionale e supervisione degli aspetti tecnici e legali relativi all’intervento. Questo documento, infatti, deve essere compilato da un professionista qualificato che dovrà occuparsi, quindi, di verificare la correttezza dell’intervento. 

Uno dei vantaggi della CILA edilizia è quello di snellire le procedure burocratiche indispensabili all’inizio dei lavori, abbattendo le tempistiche utili all’ottenimento delle dovute autorizzazioni. Per evitare ritardi, l’impresa può iniziare sin da subito a svolgere l’intervento una volta consegnata la CILA edilizia.

La CILA edilizia deve essere obbligatoriamente presentata in alcuni casi e, inoltre, negli ultimi anni è stata impiegata anche per poter avere l’opportunità di usufruire di bonus statali e vantaggi fiscali (come, ad esempio, il Superbonus 110%). 

Tempi e costi della CILA Edilizia

I costi della CILA edilizia variano di Comune in Comune e sono a carico del soggetto che richiede l’intervento. Il documento deve essere compilato da un tecnico abilitato e per il calcolo della spesa a esso associato occorre prendere in considerazione due fattori:

  • il compenso del tecnico che redige il documento, che varia a seconda dei servizi richiesti; 
  • i diritti di segreteria del Comune, che cambiano anche in modo sostanziale da un Comune all’altro. 

Uno dei benefici legati ai costi è che la CILA edilizia può essere detratta con il Bonus 50% e con il Bonus 65%. In particolare, usufruendo di questi due bonus sarà possibile detrarre le spese relative all’intervento e alla parcella del tecnico che si occuperà di supervisionare i lavori e di compilare la CILA. 

Per quanto riguarda le tempistiche utili alla compilazione e consegna della CILA edilizia, generalmente i termini non vanno oltre la settimana lavorativa. È possibile avviare le operazioni edili immediatamente dopo la consegna del documento. La CILA ha una durata pari a 3 anni, al termine dei quali è obbligatorio comunicare la fine dei lavori. 

Chi deve fare la comunicazione e quali documenti occorrono

Operai di Acrobatica dopo la cola edilizia e l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione

La CILA edilizia può essere compilata esclusivamente da un professionista abilitato e regolarmente iscritto all’Albo professionale. Il tecnico può essere un ingegnere incaricato di supervisionare le operazioni edili, oppure un geometra o un architetto. 

Il professionista ha la responsabilità di compilare il documento e di garantire che gli interventi edili siano in regola con i titoli abilitativi necessari, nonché conformi alle normative vigenti in ambito edile e urbanistico.

È obbligatorio presentare la CILA edilizia per diverse categorie di interventi:

  • di manutenzione straordinaria che non modifichino la struttura dell’immobile;
  • piccole ristrutturazioni che non coinvolgono le componenti strutturali;
  • abbattimento delle barriere architettoniche. In questo caso è consentito effettuare modifiche alla sagoma dell’edificio (installando, ad esempio, ascensori esterni); 
  • movimentazione di terra non riferita ad attività di tipo agricolo;
  • costruzione di serre in muratura;
  • realizzazione di pertinenze minori, con volume inferiore al 20% dell’immobile principale. 

Per gli interventi in edilizia libera, però, non occorre presentare la CILA edilizia ma è indispensabile conservare la documentazione che comprova la realizzazione dei lavori, la regolarità e tracciabilità dei pagamenti eseguiti. 

I documenti da consegnare in allegato alla CILA edilizia sono:

  • documenti di identità del proprietario dell’immobile e del tecnico responsabile dei lavori;
  • relazione asseverata del tecnico incaricato;
  • atto di provenienza dell’immobile; 
  • documentazione catastale (planimetria e visura);
  • elaborati grafici inerenti allo stato attuale dell’immobile e alle modifiche che esso andrà a subire nel corso dell’intervento; 
  • attestazione dello stato legittimo dell’immobile;
  • documento relativo alle misure di sicurezza previste nell’ambito dei lavori;
  • attestazione della regolarità dello stato contributivo;
  • ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria da versare al Comune. 

La CILA deve essere presentata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune nel quale è locato l’immobile. 

Qual è la differenza tra CILA in sanatoria e CILA Edilizia?

La CILA edilizia deve essere presentata prima dell’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione. Nel caso in cui il lavoro non viene comunicato, occorrerà presentare la cosiddetta CILA in sanatoria, utile per regolarizzare il nuovo stato dell’immobile. La differenza tra CILA edilizia e CILA in sanatoria riguarda, quindi, lo stato legale dell’intervento. 

La CILA edilizia viene utilizzata in caso di nuovi lavori o di opere regolarizzate, mentre la CILA in sanatoria è indispensabile per la sanatoria edilizia e per la regolarizzazione di operazioni già effettuate e prive di autorizzazione.Affidarsi a un partner qualificato, in grado di gestire ogni fase di un intervento edile, rappresenta la migliore delle scelte. Acrobatica, forte della sua esperienza nei lavori su fune, propone servizi a 360 gradi: contatta subito i tecnici per consulenze e per maggiori informazioni sui vantaggi di un intervento su fune!

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