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SISMABONUS 2026 ILLUSTRAZIONE

Sismabonus 2026: si tratta dell’agevolazione fiscale più importante per chi desidera intraprendere un intervento di miglioramento della sicurezza sismica dell’edificio. 

Grazie a questo bonus, è possibile recuperare una parte significativa delle spese sostenute per lavori strutturali, con aliquote differenziate in base alla tipologia di immobile: 50% per la prima casa e 36% per le seconde abitazioni. 

Nel 2026, il Sismabonus rappresenta lo strumento più indicato per ridurre il rischio sismico di un’abitazione, risparmiando sulle spese legate all’intervento. 

Ma come funziona il Sismabonus 2026? Chi può accedere, quali sono gli interventi ammessi e cos’è il Sismabonus Acquisti? Scopriamo tutto ciò che occorre sapere in questa guida dettagliata. 

Cos’è il Sismabonus e come funziona 

Il Sismabonus 2026 è un’agevolazione fiscale introdotta con la finalità di incentivare gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici esistenti, situati nelle zone a maggiore rischio sismico (zone 1, 2 e 3). Questa misura mira a ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio, promuovendo interventi strutturali che vanno ad aumentare la sicurezza degli immobili in caso di terremoto. 

Il Sismabonus è disciplinato dall’articolo 16 del Decreto Legge n. 63/2013, modificato e aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026 e dalla Circolare n.8/E dell’Agenzia delle Entrate. Il meccanismo di detrazione prevede il recupero dell’imposta IRPEF o IRES, a seconda del soggetto che sostiene la spesa. 

In particolare, l’agevolazione viene impiegata:

  • Come detrazione dall’IRPEF per le persone fisiche; 
  • Come detrazione dell’IRES per società, imprese ed enti;
  • Secondo le modalità previste dalla normativa per gli altri soggetti aventi diritto. 

Le detrazioni previste nel 2026 

Il Sismabonus si distingue per il sistema di detrazioni, differenziato in base alla tipologia di immobile e alla destinazione d’uso. Per il 2026, la detrazione IRPEF/IRES si applica su un massimale di spesa pari a 96.000 € per unità immobiliare. La detrazione viene recuperata in 10 quote annuali del medesimo importo.

Le percentuali di detrazione del Sismabonus sono: 

  • 50% per l’abitazione principale, riservata quindi agli interventi antisismici eseguiti sull’immobile in cui il contribuente risiede abitualmente. Questa aliquota è valida nei casi di interventi antisismici “ordinari”, ovvero quando non si consegue una riduzione certificata della classe di rischio sismico; 
  • 36% per altri immobili, come seconde case, immobili locati e unità a destinazione produttiva/strumentale di imprese e professionisti. Anche in questo caso, l’aliquota è valida per interventi antisismici “ordinari” per i quali non è viene certificato il salto di rischio; 
  • 70% per gli interventi che determinano il miglioramento di una classe di rischio sismico. Quest’aliquota premiale può essere fruita indipendentemente dal fatto che sia abitazione principale o altro immobile, purché venga raggiunto un effettivo e certificato miglioramento di una classe di rischio; 
  • 80% per gli interventi che determinano il miglioramento di due classi di rischio sismico. Tale aliquota premiale può essere fruita indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile, purché l’intervento comporti il miglioramento di due o più classi di rischio sismico;
  • 75-85% per interventi condominiali. Quest’aliquota è riservata ai lavori svolti sulle parti condominiali degli edifici e solo ed esclusivamente alle spese sostenute nel 2026 per la prosecuzione di lavori condominiali già iniziati negli anni precedenti (che prevedevano aliquote differenti rispetto al 2026, anno in cui sono state unificate). Tali aliquote si applicano esclusivamente alle spese sostenute nell’ambito di interventi già approvati e avviati secondo il regime normativo precedente. L’aliquota varia in base alla riduzione del rischio sismico ottenuta, pari a una o due classi di rischio. 

È possibile, inoltre, usufruire del Sismabonus Acquisti con un’aliquota che varia dal 50% al 36%. Questo bonus può essere applicato all’acquisto di immobili antisismici da imprese di costruzione: lo vedremo nel dettaglio nei paragrafi successivi. 

Per quanto riguarda scadenze e proroghe, occorre precisare che il Sismabonus è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026. Le aliquote rimarranno invariate, pertanto, fino alla fine dell’anno. 

Tuttavia, il sistema dei bonus edilizi rimane soggetto a frequenti aggiornamenti normativi. Pertanto, prima di avviare un intervento edilizio e antisismico, è bene consultare le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio rilasciata nell’anno di riferimento. 

Tabella riassuntiva aliquote Sismabonus 

Analizziamo le casistiche principali, per comprendere come vengono applicate le aliquote previste dal Sismabonus 2026. 

Tipo di interventoRiduzione classi di rischio% di detrazioneLimite di spesaTipologia di immobile
Interventi antisismici ordinariNessun passaggio di classe certificato50%96.000 €Abitazione principale
Interventi antisismici ordinariNessun passaggio di classe certificato36%96.000 €Altri immobili (seconde case, immobili produttivi)
Interventi antisismici con miglioramento sismico (unità singole)1 classe70%96.000 €Qualsiasi unità immobiliare
Interventi antisismici con miglioramento sismico (unità singole)2 o più classi80%96.000 €Qualsiasi unità immobiliare
Parti comuni condominiali1 classe75%96.000 € per unità immobiliareParti comuni condominiali, solo per lavori già avviati negli anni precedenti
Parti comuni condominiali2 o più classi85%96.000 € per unità immobiliareParti comuni condominiali, solo per lavori già avviati negli anni precedenti
Sismabonus Acquisti1 o 2 classi 50%96.000 € per unità immobiliare (sul prezzo di acquisto)Abitazione principale
Sismabonus Acquisti1 o 2 classi36%96.000 € per unità immobiliare (sul prezzo di acquisto)Altri immobili (seconde case, immobili produttivi)

Il Sismabonus 2026 si conferma uno strumento flessibile, ma allo stesso tempo anche fortemente legato alla corretta classificazione dell’intervento e, in caso dei condomini, al livello di miglioramento ottenuto in termini di riduzione della vulnerabilità sismica.

Chi può accedere al Sismabonus? 

Il Sismabonus 2026 può essere richiesto da numerosi soggetti, sia persone fisiche che titolari di reddito d’impresa: la condizione indispensabile è che il soggetto sostenga direttamente le spese per gli interventi di messa in sicurezza sismica. 

Tra i beneficiari che possono accedere al Sismabonus vi sono: 

  • Proprietari e nudi proprietari dell’immobile;
  • Usufruttuari e titolari di altri diritti reali di godimento;
  • Inquilini e comodatari, purché in possesso di un contratto regolarmente registrato e con il consenso del proprietario; 
  • Familiari conviventi che sostengono le spese degli interventi;
  • Condomini, per lavori sulle parti comuni;
  • Persone fisiche (IRPEF);
  • Imprese, società e ditte individuali (IRES), per immobili strumentali o produttivi; 
  • Professionisti ed enti soggetti a imposizione fiscale;
  • Acquirenti di immobili antisismici nell’ambito del Sismabonus Acquisti, realizzati da imprese che effettuano demolizione e ricostruzione. 

La localizzazione dell’immobile, inoltre, rappresenta un requisito fondamentale: l’edificio deve trovarsi in una delle zone sismiche 1, 2 o 3. Gli edifici situati in zona sismica 4, caratterizzata da un rischio molto basso, sono generalmente esclusi dall’agevolazione fiscale.

Su quali immobili si applica? 

Il Sismabonus 2026 può essere applicato su differenti tipologie di immobili, purché situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e, inoltre, purché si tratti di edifici già esistenti. L’agevolazione, in particolare, riguarda sia unità a uso abitativo che immobili destinati ad attività produttive o commerciali. 

Rientrano, pertanto, nella categoria degli immobili che possono beneficiare del Sismabonus: 

  • Abitazioni principali e seconde case, sia singole che inserite in contesti condominiali;
  • Pertinenze dell’abitazione (box auto, cantine e garage), anche se fisicamente separati ma funzionalmente collegati all’unità principale; 
  • Immobili a uso produttivo o commerciale, come uffici, negozi, capannoni, studi professionali e fabbricati rurali strumentali;
  • Edifici condominiali, per interventi sulle parti comuni;
  • Unità immobiliari esistenti e regolarmente accatastate o in corso di accatastamento. 

Possono usufruire del Sismabonus Acquisti, invece, le unità immobiliari vendute da imprese che hanno effettuato demolizione e ricostruzione dell’intero edificio, anche con eventuali variazioni volumetriche consentite dalla normativa. 

Rimangono generalmente esclusi dall’agevolazione, invece, gli:

  • Immobili situati in zona sismica 4, caratterizzata da bassissima pericolosità sismica;
  • Edifici di nuova costruzione, salvo quando rientranti in operazioni di demolizione e ricostruzione agevolate;
  • Interventi che non riguardano la sicurezza strutturale dell’edificio;
  • Immobili privi dei requisiti urbanistici e catastali richiesti dalla normativa vigente. 

Un’ulteriore condizione necessaria all’accesso al Sismabonus riguarda la regolarità urbanistica e catastale dell’immobile. L’agevolazione è riservata a edifici esistenti e correttamente censiti, sui quali si effettuano interventi di miglioramento della resistenza sismica. 

Quali interventi sono agevolati? 

Il Sismabonus 2026 viene applicato sia alle opere strutturali complesse che a interventi locali di rafforzamento, incluse la demolizione e ricostruzione nei casi previsti dalla normativa. Rientrano in questa agevolazione tutti gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, i quali agiscono sulle componenti strutturali e non strutturali dell’edificio.

In particolare, i principali lavori agevolati sono: 

  • Consolidamento e rifacimento di pareti portanti, travi e pilastri;
  • Interventi su fondazioni, solai e coperture volti ad aumentarne la resistenza strutturale (gli interventi sulle coperture possono rappresentare l’occasione per programmare opere più ampie, valutando anche il costo del rifacimento del tetto); 
  • Miglioramento dei collegamenti tra elementi strutturali e nodi costruttivi; 
  • Cerchiature e rinforzi di aperture su murature portanti;
  • Interventi di riparazione, rafforzamento locale e consolidamento di elementi degradati nel tempo;
  • Riduzione del rischio di ribaltamento di pareti e prevenzione di cedimenti locali;
  • Miglioramento della risposta dell’edificio alle sollecitazioni sismiche;
  • Installazione di dispositivi antisismici e sistemi di isolamento alla base;
  • Interventi su elementi non strutturali potenzialmente pericolosi in caso di sisma (come camini, parapetti, controsoffitti pesanti);
  • Opere di miglioramento o adeguamento sismico secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018);
  • Demolizione e ricostruzione dell’edificio nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Rientrano nelle spese agevolabili tutti i costi connessi a progettazione, direzione lavori, asseverazioni e verifiche strutturali. 

Inoltre, occorre distinguere tra due tipologie di intervento nel quadro delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018):

  • Miglioramento sismico, che include le opere che aumentano la sicurezza della struttura esistente, senza raggiungere i livelli previsti per le nuove costruzioni. Gli interventi di miglioramento riducono la vulnerabilità complessiva dell’edificio anche mediante opere locali o parziali; 
  • Adeguamento sismico, il quale comporta il raggiungimento dei livelli di sicurezza richiesti per gli edifici di nuova costruzione. Trattasi di interventi più invasivi, spesso obbligatori in caso di ampliamenti, sopraelevazioni o modifiche strutturali rilevanti. 

Entrambe le tipologie rientrano tra le spese agevolabili dal Sismabonus, purché rispettino i requisiti tecnici e documentali previsti dalla normativa.

Sismabonus per demolizione e ricostruzione 

Il Sismabonus può essere applicato anche agli interventi di demolizione e ricostruzione, che si configurano come una delle soluzioni più efficaci per la riqualificazione di edifici obsoleti o strutturalmente vulnerabili. Questa tipologia di intervento viene ammessa solo se qualificata come ristrutturazione edilizia, ai sensi della normativa urbanistica vigente, e non come nuova costruzione. 

La detrazione, in caso di demolizione e ricostruzione, segue il regime ordinario del Sismabonus: 

  • 50% per abitazione principale;
  • 36% per altri immobili (seconde case, immobili produttivi e strumentali). 

Il bonus si applica su un massimale di spesa pari a 96.000 € per unità immobiliare e viene recuperato in 10 quote annuali. 

Qualora l’intervento venga realizzato tramite un’impresa, può rientrare anche nel Sismabonus Acquisti con le medesime aliquote, ma a condizione che l’immobile venga ceduto entro i termini previsti dalla normativa. 

Le condizioni per accedere al Sismabonus in caso di demolizione e ricostruzione sono le seguenti: 

  • L’immobile deve essere situato in zona sismica 1, 2 o 3;
  • L’intervento viene qualificato come ristrutturazione edilizia;
  • Viene attestata la riduzione del rischio sismico secondo la normativa tecnica vigente; 
  • Vengono rispettati gli adempimenti tecnici e fiscali previsti (asseverazioni, titoli edilizi e pagamenti tracciabili). 

Oltre alla completa riqualificazione funzionale dell’immobile, un intervento di demolizione e ricostruzione permette di eliminare le vulnerabilità strutturali degli edifici esistenti, migliorandone la sicurezza sismica e usufruendo del Sismabonus. 

Ecosismabonus: quando si possono combinare efficienza energetica e sicurezza sismica 

Una delle misure più evolute, nel panorama delle agevolazioni edilizie moderno, è l’Ecosismabonus. Questo bonus agevola le opere integrate di miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell’edificio. L’obiettivo di questa agevolazione è quello di incentivare la riqualificazione completa del patrimonio immobiliare, rendendo l’edificio più sicuro in caso di terremoto e anche più efficiente dal punto di vista energetico. 

L’Ecosismabonus non costituisce un’agevolazione autonoma, ma rappresenta la possibilità di combinare interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico, ciascuno agevolato secondo la propria disciplina fiscale.

In particolare, gli interventi antisismici restano soggetti alle aliquote del Sismabonus (50% per abitazione principale e 36% per altri immobili), mentre gli interventi energetici rientrano nell’Ecobonus con le relative percentuali previste dalla normativa vigente.
Le spese sono agevolate nei limiti propri di ciascun bonus e devono essere contabilizzate e documentate separatamente.

Per beneficiare delle aliquote maggiorate dell’Ecosismabonus, occorre rispettare requisiti tecnici e normativi stringenti, tra cui: 

  • Ubicazione nelle zone sismiche 1, 2 o 3;
  • Miglioramento sismico dell’edificio. Nei regimi agevolativi che prevedono una differenziazione delle aliquote in funzione del miglioramento conseguito, la riduzione del rischio sismico può incidere sulla misura della detrazione spettante, distinguendo tra interventi che determinano il passaggio a una o a due classi di rischio inferiori;
  • Efficientamento energetico dell’involucro edilizio. I lavori devono interessare l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda;
  • Coordinamento tra interventi sismici ed energetici, in modo che le opere vengano progettate e realizzate in modo integrato; 
  • Asseverazioni tecniche obbligatorie. Un professionista abilitato deve certificare sia il miglioramento sismico sia la conformità energetica e la congruità delle spese;
  • Rispetto dei limiti di spesa, che sono pari a 96.000 € per ciascuna unità immobiliare del condominio, con detrazione ripartita in 10 quote annuali.

L’Ecosismabonus, in conclusione, rappresenta l’agevolazione più efficace nei progetti di riqualificazione condominiale complessi, che coinvolgono interventi simultanei su struttura, resistenza sismica ed efficienza energetica. 

Sismabonus e cumulo con altri bonus 

Una delle possibilità più rilevanti riguardo la gestione del Sismabonus 2026 interessa l’opportunità di cumulare questa agevolazione con altri bonus fiscali. Pur ricordando che la normativa non consente di ottenere due diverse detrazioni sulla stessa spesa, è bene sapere che quando gli interventi sono distinti, autonomi e correttamente documentati è possibile combinare più di un bonus. 

Occorre, inoltre, ricordare che non è più attivo il Bonus Facciate, ma sono previste agevolazioni alternative vantaggiose per chi desidera procedere con un intervento lungo la superficie esterna dell’edificio.

Fatte queste precisazioni, analizziamo quali bonus casa possono essere combinati insieme al Sismabonus. 

Sismabonus e Bonus Ristrutturazione

Uno degli strumenti più diffusi per interventi edilizi svolti su immobili esistenti è, nel 2026, il Bonus Ristrutturazione. Questa agevolazione è dedicata agli interventi di manutenzione straordinaria e recupero del patrimonio edilizio esistente. 

Prevede un’aliquota del 50% per interventi svolti sulla prima casa, e del 36% per opere svolte su seconde case. Il tetto massimo di spesa è pari a 96.000 € e la detrazione viene recuperata in 10 quote annuali del medesimo importo. 

Il Bonus Ristrutturazione è cumulabile con il Sismabonus, purché le lavorazioni siano differenti: 

  • Le opere finalizzate alla riduzione del rischio sismico verranno incentivate dal Sismabonus 2026;
  • Gli interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento interno o impiantistico rientrano nel Bonus Ristrutturazione. 

Le spese devono essere distinte in modo chiaro e tracciabile per evitare la sovrapposizione tra i due bonus

Sismabonus ed Ecobonus

L’Ecobonus permette di ottenere una detrazione fiscale sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici esistenti, come l’isolamento dell’involucro, la sostituzione degli impianti di climatizzazione e l’installazione di serramenti ad alte prestazioni energetiche. 

Tra gli interventi più diffusi rientrano anche la posa di pannelli coibentati per migliorare l’isolamento dell’edificio e la sostituzione dei serramenti. Prima di programmare questi lavori può essere utile valutare anche il costo degli infissi e delle altre opere di riqualificazione energetica.

Nel 2026 l’Ecobonus prevede una detrazione che varia dal 50% al 36% in base alla destinazione dell’immobile, al tipo di intervento e ai requisiti tecnici da esso rispettati. I massimali di spesa, come le aliquote, cambiano a seconda della tipologia di operazione. In ogni caso, il beneficio fiscale viene recuperato tramite 10 quote annuali di pari importo. 

L’Ecobonus può essere combinato con il Sismabonus 2026 purché le lavorazioni riguardino interventi distinti e autonomamente documentabili. Per esempio: 

  • Gli interventi di consolidamento e miglioramento sismico rientrano nel Sismabonus; 
  • Le opere di efficientamento energetico, come l’installazione di un cappotto termico e la sostituzione di impianti, beneficiano dell’Ecobonus. 

È fondamentale, per poter usufruire di entrambe le agevolazioni, mantenere una chiara separazione delle spese e della documentazione tecnica e fiscale relativa

Sismabonus e Bonus Mobili

Il Bonus Mobili ed Elettrodomestici è una detrazione fiscale direttamente collegata agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, i quali danno diritto al Bonus Ristrutturazione. Nel 2026, questo bonus prevede una detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile ristrutturate (cucine, armadi, lavatrici, apparecchiature ad alta efficienza energetica). 

Il tetto massimo di spesa per il Bonus Mobili è pari a 5.000 € per unità immobiliare e vige l’obbligo che i beni acquistati siano destinati all’immobile oggetto dell’intervento di ristrutturazione. La detrazione viene recuperata in 10 quote annuali di pari importo.

Il Sismabonus può essere cumulato con il Bonus Mobili, per le spese sostenute per gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico. Anche in tal caso, le spese devono essere chiaramente separate, così come la documentazione tecnica e fiscale.

Sismabonus Acquisti 

operaio acrobatica durante rifacimento facciata

Oltre al Sismabonus ordinario, è possibile usufruire delle agevolazioni previste dal Sismabonus Acquisti 2026. Questo strumento prevede una detrazione dedicata a chi acquista un immobile inserito in un edificio demolito e ricostruito da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare

A differenza del Sismabonus ordinario, il beneficio viene calcolato direttamente sul prezzo di acquisto risultante dall’atto notarile, e non sulle spese legate agli interventi edilizi. Tale misura mira a favorire la rigenerazione urbana, incentivando la sostituzione di edifici obsoleti con nuove costruzioni più sicure e performanti dal punto di vista strutturale.

Il Sismabonus Acquisti prevede, nel 2026, una detrazione fiscale calcolata su un massimale di 96.000 € per unità immobiliare, indipendentemente dal prezzo complessivo dell’immobile. La detrazione viene recuperata in 10 quote annuali dal medesimo importo. L’aliquota varia dal 50%, per l’acquisto dell’abitazione principale, al 36%, per l’acquisto di seconde case o immobili strumentali. 

Per beneficiare del Sismabonus Acquisti è necessario rispettare le seguenti condizioni: 

  • L’immobile deve essere locato in una zona sismica tra 1, 2 o 3;
  • L’edificio deve essere oggetto di demolizione e ricostruzione integrale. Sono ammesse le variazioni volumetriche, fino a un determinato limite; 
  • La ricostruzione deve comportare una riduzione del rischio sismico di almeno una o due classi rispetto alle condizioni originarie; 
  • L’impresa edile deve vendere le unità immobiliari entro i termini previsti dalla legge; 
  • L’impresa deve cedere l’immobile (vendita) entro i termini previsti dalla normativa vigente (attualmente pari a 30 mesi, secondo la disciplina aggiornata), decorrenti dal completamento dell’intervento
  • Devono essere rispettati tutti gli adempimenti tecnici e documentali, incluse le asseverazioni dei professionisti abilitati. 

Il Sismabonus Acquisti si configura come uno strumento particolarmente vantaggioso: 

  • Per chi acquista, che può usufruire di un vantaggio fiscale diretto sull’acquisto di un immobile nuovo e antisismico;
  • Per le imprese, che hanno un incentivo concreto per intervenire sugli edifici esistenti, vista la possibilità di commercializzare più facilmente edifici nuovi dopo demolizione e ricostruzione.

Esempio pratico Sismabonus Acquisti 

Analizziamo un esempio pratico per comprendere come viene calcolata la detrazione fiscale legata al Sismabonus Acquisti. Precisando che le aliquote indicate si riferiscono al regime applicabile agli acquisti effettuati nel 2026, come risultante dalle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e confermate per il 2026.

Un acquirente acquista un appartamento, situato all’interno di un edificio demolito e ricostruito da un’impresa di costruzione (nelle zone di rischio sismico 1, 2, o 3). Il prezzo di acquisto è 300.000 €, la destinazione è abitazione principale. L’intervento permette una riduzione di 2 classi di rischio sismico. 

Sulla base di queste informazioni, effettuiamo il calcolo della detrazione, che avviene entro un massimo di spesa di 96.000 € per unità immobiliare (nonostante il prezzo di acquisto sia superiore al massimale). L’aliquota, trattandosi di prima casa, è del 50%: 96.000 € × 50% = 48.000 €.

La detrazione verrà recuperata in 10 quote annuali di pari importo, prevedendo un recupero di 4.800 € all’anno per 10 anni

Qualora lo stesso immobile venisse acquistato come seconda casa, l’aliquota applicabile sarebbe del 36% e il calcolo varierebbe: 96.000 € × 36% = 34.560 €. In tal caso, la quota annuale recuperata sarebbe pari a 3.456 € per 10 anni

Nonostante il prezzo di acquisto risulti superiore al massimale, la detrazione applicabile rimane consistente: ciò rende il Sismabonus Acquisti particolarmente interessante per chi desidera acquistare una casa nuova, già strutturalmente ottimizzata contro il rischio sismico

Documentazione necessaria e adempimenti 

Per poter usufruire del Sismabonus, occorre predisporre una documentazione completa e corretta, sia a livello tecnico che fiscale. In mancanza anche di un solo documento o adempimento, la possibilità di accedere alla detrazione decadrà in sede di controllo da parte dell’Agenzia dell’Entrate.

I documenti da consegnare e conservare negli anni includono: 

  • Titolo edilizio abilitativo (CILA, SCIA o Permesso di Costruire), in base alla tipologia di intervento; 
  • Progetto strutturale redatto da tecnico abilitato; 
  • Asseverazione sismica del professionista, comprensiva della classe di rischio dell’edificio ante e post intervento (Allegato B); 
  • Fatture relative ai lavori eseguiti; 
  • Bonifici parlanti utilizzati per i pagamenti delle spese; 
  • Eventuali autorizzazioni amministrative e nulla osta degli enti competenti; 
  • Documentazione catastale aggiornata; 
  • Deposito e comunicazioni presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) e, ove previsto, comunicazioni alla ASL; 
  • Dichiarazione del direttore dei lavori
  • Collaudo statico, nei casi previsti dalla normativa; 
  • Documentazione relativa ad eventuale cessione del credito Sismabonus oppure opzioni alternative, ove applicabili.

La documentazione deve essere conservata per i termini previsti dalla normativa fiscale ed essere disponibile in caso di controlli, generalmente fino a 10 anni.

Alcuni degli adempimenti citati hanno un ruolo particolarmente rilevanti ai fini della validità della detrazione: approfondiamoli nei prossimi paragrafi.

Asseverazione Sismabonus

L’asseverazione, ovvero la certificazione rilasciata da un professionista abilitato che attesta la classe di rischio sismico, rappresenta un elemento centrale nell’ambito del Sismabonus. Questo documento attesta la classe di rischio prima e dopo l’intervento, nonché il miglioramento strutturale e la conformità del progetto alle norme tecniche vigenti. 

L’asseverazione viene redatta esclusivamente da un professionista abilitato, secondo modelli ministeriali e depositata entro i termini previsti dalla normativa. Eventuali errori nella compilazione o ritardi nel deposito possono causare la perdita di diritto al beneficio fiscale.

Allegati B1 e B2

Gli allegati B1 e B2 rappresentano due adempimenti tecnici fondamentali per l’accesso al Sismabonus. Tali documenti certificano le caratteristiche dell’intervento e la sua efficacia ai fini della riduzione del rischio sismico. Gli allegati B1 e B2 documentano il miglioramento conseguito e la conformità delle opere effettuate rispetto al progetto approvato. 

In particolare, l’allegato B1 viene predisposto dal direttore dei lavori e attesta la corretta esecuzione delle opere strutturali. L’allegato B2, invece, viene redatto dal collaudatore statico nei casi previsti dalla normativa, e certifica l’esito delle verifiche finali rispetto alla sicurezza dell’intervento. 

Entrambi gli allegati devono essere depositati presso il SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) al termine dei lavori. 

Remissione in bonis 

Nell’eventualità di una o più omissioni formali, la normativa prevede la possibilità di ricorrere alla remissione in bonis. Tale strumento permette di sanare alcuni adempimenti non effettuati entro i termini: ma a determinate condizioni.

La regolarizzazione degli adempimenti deve avvenire entro i termini stabiliti per la prima dichiarazione dei redditi utile. Inoltre, comporta il pagamento di una sanzione fissa, purché non siano stati avviati controlli o contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

Come si paga? Il bonifico parlante per il Sismabonus 

Un aspetto estremamente delicato per chi desidera accedere al Sismabonus 2026 riguarda le modalità di pagamento delle spese, che devono rispettare requisiti formali piuttosto rigorosi. I pagamenti devono, infatti, essere tracciabili e riconducibili in modo univoco agli interventi agevolati. Per questo motivo, non è possibile ricorrere al classico bonifico bancario: è indispensabile utilizzare il bonifico parlante.

Trattasi di uno strumento appositamente progettato per l’accesso alle detrazioni edilizie, in quanto permette all’Agenzia delle Entrate di identificare con precisione la natura della spesa e i soggetti coinvolti. Il minimo errore di compilazione può andare a compromettere il diritto alla detrazione, salvo eventuali regolarizzazioni laddove consentito. 

Per garantire validità al bonifico parlante e per poter utilizzare tale strumento per richiedere il Sismabonus, il bonifico deve riportare in modo chiaro e completo i seguenti elementi obbligatori: 

  • Causale del versamento con riferimento alla normativa fiscale (ad esempio art. 16-bis del DPR 917/1986 o Sismabonus); 
  • Codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione; 
  • Codice fiscale o partita IVA del beneficiario del pagamento (impresa o professionista); 
  • Estremi della fattura (numero e data); 
  • Riferimento all’intervento agevolato eseguito. 

Il bonifico parlante prevede una struttura simile per le diverse detrazioni edilizie disponibili nel 2026. Tuttavia, alcuni elementi variano in funzione alla tipologia di bonus:

  • Sismabonus e Bonus Ristrutturazione. Le due agevolazioni condividono il medesimo impianto normativo di base (art. 16-bis TUIR), ma è essenziale indicare la natura antisismica dell’intervento per evitare errori di classificazione fiscale;
  • Ecobonus, il quale si basa su una normativa differente e richiede l’indicazione esplicita della tipologia di intervento energetico. 

La guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate 

Per conoscere approfondimenti e informazioni aggiornate rispetto al Sismabonus, il riferimento principale è la guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Tale documento raccoglie le informazioni utili: normativa di riferimento aggiornata, esempi pratici di calcolo, casi di interventi ammessi ed esclusi, indicazioni su documentazione e adempimenti, chiarimenti interpretativi. 

Cessione del credito e sconto in fattura 

È possibile usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura per il Sismabonus 2026? Oggi, tale possibilità risulta estremamente limitata rispetto agli anni precedenti. Le modifiche normative hanno ridotto l’opportunità di cessione del credito e sconto in fattura, che al giorno d’oggi rappresentano una vera e propria eccezione.

Il Sismabonus viene fruito esclusivamente come detrazione fiscale diretta in dichiarazione dei redditi, ripartita in 10 quote annuali. Il contribuente, per accedere al bonus, deve sostenere direttamente la spesa e recuperarla nel tempo tramite le imposte. 

Le opzioni alternative alla detrazione diretta, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura, sono disciplinate dall’art. 121 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), come successivamente modificato dai D.L. 11/2023 e D.L. 39/2024, che ne hanno progressivamente limitato l’applicazione. 

Rimangono oggi ammesse esclusivamente in casi specifici e residuali, in particolare per: 

  • interventi su immobili situati nei crateri sismici colpiti da eventi successivi al 1° aprile 2009; 
  • cantieri avviati con titoli edilizi presentati prima delle date di blocco previste dai decreti che hanno modificato la disciplina (D.L. 11/2023 e successive integrazioni); 
  • interventi realizzati da IACP o cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nei limiti delle deroghe previste. 

Escluse queste casistiche, non è possibile optare per modalità alternative alla detrazione IRPEF/IRES.

Accedere al Sismabonus 2026, nel contesto normativo attuale, richiede una corretta pianificazione tecnica e fiscale, a partire dalla progettazione strutturale e passando attraverso un’attenta gestione fiscale e degli adempimenti burocratici. 

Anche per questo, affidarsi a un team di professionisti risulta l’unica vera alternativa, per poter svolgere interventi a regola d’arte e per poter usufruire delle detrazioni fiscali disponibili. Una progettazione professionale, infatti, consente di: 

  • Inquadrare correttamente gli interventi ammessi;
  • Aumentare la sicurezza strutturale dell’edificio;
  • Evitare errori documentali che possono compromettere l’accesso alla detrazione;
  • Coordinare eventuali bonus cumulabili;
  • Pianificare tempistiche e costi del cantiere. 

Spesso, gli interventi di miglioramento sismico riguardano le parti esterne dell’edificio, le quali hanno un ruolo essenziale per la stabilità complessiva dell’intera struttura. In molti casi, ad esempio, tali opere vengono accompagnate da interventi di manutenzione delle facciate e dal ripristino dell’intonaco esterno, utili per preservare nel tempo la funzionalità e la sicurezza dell’edificio.

EdiliziAcrobatica, specializzata nell’esecuzione di lavori di ristrutturazione e manutenzione su facciate, balconi, cornicioni ed elementi perimetrali, utilizza tecniche di lavoro su fune che permettono di intervenire in modo rapido, poco invasivo, conveniente ed estremamente efficace. 

Affidati a EdiliziAcrobatica per realizzare lavori di adeguamento o miglioramento sismico, usufruendo della consulenza degli esperti anche per la richiesta e l’accesso al Sismabonus 2026.

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