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Molti bonus edilizi sono stati rinnovati con le Legge di Bilancio 2022 ed è possibile ottenere una vantaggiosa detrazione fiscale sul rifacimento della facciata di casa. Ma cos’è esattamente il bonus facciate e a quali unità abitative si applica?
Sul sito dell’agenzia delle entrate si legge che per bonus facciate si intende “una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, e del 60% delle spese sostenute nel 2022, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna”.
Per il 2022 la nuova legge di bilancio ha infatti esteso l’agevolazione al 31 dicembre 2022, riducendo però l’aliquota al 60%.
Può un solo condomino usufruire del bonus facciate? Scopriamo cosa dice l’agenzia delle entrate in merito al bonus facciate per un solo appartamento e quali sono le regole da rispettare.
Cosa dice l’agenzia delle entrate
In base a quanto ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con risposta all’interpello numero 838 del 21 dicembre 2021, si ha diritto all’agevolazione fiscale anche per i lavori effettuati solo su una parte dell’edificio.
Il chiarimento arriva quindi direttamente dall’Agenzia delle Entrate la quale ha infatti stabilito che il bonus può essere riconosciuto per le “spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444″
Cosa si intende per zona A e zona B?
La zona A afferisce al centro storico di un Comune che contiene agglomerati urbani di carattere artistico, storico o di particolare pregio ambientale; la zona B include altre aree parzialmente o totalmente edificate, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
La detrazione sostenuta vale per tutti i contribuenti, siano essi residenti o non residenti nel territorio italiano, che sostengono i costi per l’esecuzione dei lavori interessati dall’agevolazione fiscale, indipendentemente dal reddito.
I beneficiari devono detenere legittimamente l’unità immobiliare oggetto dell’intervento, o al momento dell’avvio del suddetto intervento o al momento del sostenimento delle spese, ove antecedente all’avvio.
L’agenzia delle entrate stabilisce così una deroga al principio di ripartizione proporzionale delle spese tra i condomini come indicata dall’articolo 1123 del codice civile, il quale al riguardo recita: “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
Per poter procedere all’intervento è però necessario che l’assemblea condominiale autorizzi l’esecuzione dei lavori e che all’unanimità stabilisca che il sostenimento delle relative spese sia a carico del solo condomino richiedente.
Queste indicazioni trovano applicazione anche in caso di condominio minimo, ossia di edificio con un numero pari o inferiore a 8 condomini, al quale si applicano in ogni caso le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione per le norme che disciplinano la nomina di un amministratore e il regolamento condominiale.
Una volta ottenuto il consenso da parte dell’assemblea condominiale, il condomino che ha eseguito i lavori versa comunque nell’obbligo di dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.
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