
Il Conto Termico 3.0 introduce un’importante novità, estendendo gli incentivi legati agli interventi di efficientamento energetico agli edifici privati del settore terziario. Questa agevolazione amplia le opportunità per le imprese, che possono accedere a percentuali di incentivo che variano in base alla tipologia di intervento e alla categoria di beneficiario.
Il Conto Termico 3.0 è stato introdotto dal decreto 7 agosto 2025 e, a differenza delle classiche detrazioni fiscali, viene gestito dal GSE e riconosce un contributo economico diretto per interventi di riqualificazione energetica rilevanti.
Scopriamo cos’è il Conto Termico 3.0 per le aziende, chi può beneficiarne e quali interventi sono incentivabili.
Cos’è il Conto Termico 3.0
Per Conto Termico 3.0 si intende il meccanismo di incentivazione statale gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e finalizzato a sostenere gli interventi di efficientamento energetico e produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Rispetto alla versione 2.0, il Conto Termico 3.0 amplia le tipologie di operazioni ammesse, introducendo nuove opportunità per i soggetti privati e specifiche disposizioni per le imprese.
Una delle novità del Conto Termico 3.0 riguarda la possibilità di accedere all’incentivo anche, a determinate condizioni, per l’installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
Per le aziende, il Conto Termico 3.0 rappresenta un’opportunità di risparmio in quanto sostiene gli investimenti per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, per la riduzione dei consumi e la sostituzione degli impianti esistenti con tecnologie più efficienti.
Il contributo viene riconosciuto direttamente dal GSE, nel rispetto delle modalità previste. Nella guida generale al Conto Termico 3.0 analizziamo nel dettaglio funzionamento, requisiti e interventi incentivabili.
Chi può accedere agli incentivi
Le novità più importanti introdotte dal Conto Termico 3.0 riguardano l’ampliamento della platea di beneficiari e la nuova disciplina per le imprese. L’incentivo è dedicato alle Pubbliche Amministrazioni, ai soggetti privati (persone fisiche, condomini, imprese ed enti del Terzo Settore) e alle Comunità Energetiche Rinnovabili.
Il decreto, nell’ambito aziendale, considera impresa qualsiasi entità che svolga un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica e dall’assenza di scopo di lucro.
I soggetti aziendali che possono richiedere l’incentivo sono:
- PMI e grandi imprese;
- Imprese artigiane;
- Aziende agricole e agroindustriali;
- Società e imprese individuali;
- Realtà che svolgono un’attività economica, nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto.
Per le imprese, è importante distinguere le tipologie di opere accessibili, ovvero gli interventi di Tipo II e Tipo III:
- Efficienza energetica, previsti dall’articolo 5 del decreto. Sono ammessi su edifici appartenenti all’ambito terziario;
- Produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza, previsti dall’articolo 8 del decreto. Seguono un perimetro più amplio.
Le aziende agricole e forestali seguono una disciplina specifica, potendo accedere all’incentivo anche per interventi dedicati al riscaldamento di serre e fabbricati rurali, o alla produzione di energia termica per processi produttivi.
L’azienda può gestire ogni fase relativa all’ottenimento del Conto Termico 3.0 in autonomia, oppure avvalersi di una ESCO, di una Comunità Energetica Rinnovabile o di una configurazione di autoconsumo che operi come Soggetto Responsabile per suo conto, nel rispetto delle modalità stabilite dal GSE.
Interventi di efficienza energetica incentivabili

Gli interventi di efficienza energetica incentivabili con il Conto Termico 3.0 vengono descritti nell’articolo 5 del decreto 7 agosto 2025 (interventi Tipo II). In particolare, le aziende possono ottenere l’incentivo per operazioni quali:
- Isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato (pareti, coperture, pavimenti);
- Sostituzione di chiusure trasparenti, come infissi e serramenti;
- Installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento;
- Trasformazione di edifici esistenti in strutture a energia quasi zero (nZEB);
- Sostituzione dei sistemi di illuminazione con soluzioni più efficienti, come sistemi LED;
- Installazione di soluzioni di building automation per la gestione e il controllo automatico degli impianti;
- Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nei casi previsti;
- Installazione di fotovoltaico con sistemi di accumulo, esclusivamente se l’intervento è associato alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con una pompa di calore elettrica.
Per poter accedere all’incentivo previsto dal Conto Termico 3.0, oltre alla realizzazione di uno di questi interventi, le imprese devono testimoniare la riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10%. Nel caso vengano realizzati più interventi nell’ambito di un unico progetto, la soglia sale al 20%. La verifica di tale requisito viene eseguita confrontando l’APE ante operam e post operam.
Tra gli interventi incentivabili dal Conto Termico 3.0 per aziende, pertanto, rientra l’isolamento termico delle superfici opache. La progettazione di un cappotto termico a regola d’arte consente di ridurre gli scambi di calore tra interno ed esterno, limitando le dispersioni durante la stagione fredda e contenendo il surriscaldamento estivo.
Per le imprese, migliorare le prestazioni dell’involucro rappresenta un’alternativa estremamente vantaggiosa: sia per creare condizioni ambientali più confortevoli, usufruendo di una minore richiesta di energia, sia per raggiungere i requisiti energetici necessari all’accesso al Conto Termico 3.0.
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Spese ammissibili

Nell’ambito degli interventi di efficientamento energetico, il Conto Termico 3.0 riconosce un incentivo che va oltre il semplice costo di materiali e tecnologie installate. Anche le spese legate alla progettazione e realizzazione dell’intervento rientrano tra i costi agevolabili, purché siano direttamente connesse all’opera e sostenute nel rispetto di specifici requisiti e massimali.
Tra le spese ammesse dal Conto Termico 3.0 per le aziende, per interventi di efficientamento energetico, possono infatti rientrare:
- Progettazione e prestazioni tecniche, comprese le attività professionali necessarie alla realizzazione dell’opera, alla diagnosi energetica o APE;
- Fornitura e posa dei materiali per l’isolamento termico, comprese le opere necessarie all’installazione;
- Opere edili e murarie direttamente funzionali all’intervento;
- Demolizione, rimozione e dismissione degli elementi esistenti, quando previste dalla specifica tipologia di intervento;
- Fornitura e posa di infissi e chiusure trasparenti, compresi i componenti vetrati;
- Schermature solari e sistemi di ombreggiamento, con relativi dispositivi di regolazione;
- Sistemi di illuminazione efficiente e adeguamenti necessari alla loro installazione;
- Sistemi di building automation, con regolazione e controllo;
- Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nei casi ammessi;
- Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, compresi i costi di allacciamento.
Per le PMI, rientrano nell’incentivo anche le spese relative alla redazione dell’APE ante operam e post operam. Infine, è importante considerare che l’incentivo non viene calcolato indistintamente su tutte le spese sostenute, in quanto il GSE verifica la pertinenza dei costi, la documentazione e il rispetto dei massimali di spesa.
Prima di avviare i lavori, quindi, è utile definire con precisione quali voci possono essere riconosciute, conservandone la relativa documentazione per poter accedere all’agevolazione.
Interventi per la produzione di energia termica da rinnovabili
Mentre l’articolo 5 del decreto 7 agosto 2025 definisce le tipologie di interventi utili a incrementare l’efficienza energetica degli edifici, l’articolo 8 del medesimo decreto si concentra sulle opportunità garantite per interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Queste operazioni, classificate nel Tipo III del Conto Termico 3.0, interessano principalmente la sostituzione degli impianti esistenti. Tra gli interventi incentivabili rientrano:
- Installazione di pompe di calore elettriche o a gas che sfruttano energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
- Installazione di sistemi ibridi factory made e sistemi bivalenti a pompa di calore;
- Installazione di generatori a biomassa, comprese specifiche applicazioni per aziende agricole e forestali;
- Installazione di impianti solari termici per acqua calda sanitaria, climatizzatori o processi produttivi;
- Installazione di sistemi di solar cooling;
- Sostituzione di scaldacqua esistenti con scaldacqua a pompa di calore;
- Allacciamento a reti di teleriscaldamento efficienti;
- Installazione di unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili.
Uno degli aspetti più vantaggiosi del Conto Termico 3.0 per aziende riguarda la possibilità di impiegare alcune di queste tecnologie per produrre calore destinato a processi industriali, artigianali e agricoli, ma anche per il riscaldamento di piscine e strutture dedicate al benessere.
Il Conto Termico 3.0, pertanto, può interessare sia uffici e ambienti di lavoro che attività in cui l’energia termica rappresenta una parte essenziale del processo produttivo.
Spese ammissibili
Per gli interventi di Tipo III possono essere riconosciute, nei limiti e alle condizioni previste dal decreto, non solo le spese legate all’acquisto di un nuovo generatore, ma anche i costi relativi alla realizzazione dell’intervento.
In particolare, sono soggette all’incentivo, nell’ambito di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, anche le spese per:
- Smontaggio e dismissione dell’impianto esistente;
- Fornitura e posa delle nuove apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- Opere idrauliche e murarie necessarie all’installazione;
- Sistemi di distribuzione, trattamento dell’acqua, regolazione, controllo ed emissione;
- Sistemi di contabilizzazione del calore;
- Sistemi di captazione necessari per pompe di calore geotermiche;
- Opere finalizzate all’installazione e collegamento dei nuovi impianti;
- Allacciamenti al teleriscaldamento, comprese le operazioni accessorie collegate;
- Prestazioni professionali direttamente connesse all’intervento;
- Diagnosi energetica e APE, quando richiesti dalla normativa.
La percentuale riconoscibile di incentivo dipende sia dalla tipologia di intervento che dalla dimensione dell’impresa, nonché da eventuali requisiti ulteriori o premialità applicabili.
Requisiti e condizioni per ottenere il contributo
Le aziende, per poter accedere al Conto Termico 3.0, devono rispettare precisi requisiti tecnici, amministrativi e documentali. Prima di avviare i lavori è fondamentale verificare che l’immobile, l’intervento e le tecnologie previste siano conformi alle condizioni stabilite dal decreto e dalle Regole Applicative del GSE.
In particolare, occorre valutare attentamente i seguenti elementi per comprendere le condizioni utili all’ottenimento del contributo:
- Immobile. L’intervento deve coinvolgere un edificio, una parte di edificio o un’unità immobiliare esistente e regolarmente accatastata. Per gli interventi di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, deve essere già presente un impianto esistente e funzionante;
- Requisiti tecnici. Materiali, apparecchiature e componenti devono rispettagli gli standard e i parametri di prestazione previsti dal decreto;
- Riduzione dei consumi. Per gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese, è necessario raggiungere una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10%. La percentuale sale al 20% in caso di multi-intervento. La verifica viene effettuata mediante la documentazione energetica pre e post operam;
- Dimensionamento. Gli impianti devono essere correttamente dimensionati in relazione alle caratteristiche dell’edificio e ai fabbisogni energetici;
- Autorizzazioni. L’impresa deve ottenere i titoli autorizzativi necessari all’intervento, nonché le dichiarazioni e la documentazione richiesta dalla normativa e applicabili all’intervento.
È importante ricordare che le aziende hanno l’obbligo di inviare una richiesta preliminare di accesso all’incentivo, che deve essere presentata prima dell’avvio dei lavori. La richiesta deve contenere le informazioni utili a identificare il soggetto beneficiario, l’immobile, il progetto, i costi previsti e l’incentivo richiesto.
La mancata presentazione della richiesta preliminare prima dell’avvio dei lavori può compromettere l’accesso all’agevolazione.
Inoltre, la pratica deve essere presentata in combinazione con un fascicolo documentale composto da:
- Fatture e documenti di spesa relativi all’intervento;
- Prove dei pagamenti effettuati;
- Schede tecniche e documentazione dei componenti installati;
- Dichiarazioni di conformità e documentazione tecnica prevista per gli impianti;
- APE ante e post operam, quando richiesti;
- Eventuale diagnosi energetica, nei casi previsti dal decreto;
- Documentazione fotografica dell’intervento, secondo le modalità stabilite dal GSE;
- Titoli abilitativi e autorizzazioni, quando necessari.
La documentazione deve essere conservata per tutta la durata dell’incentivo e fino a 5 anni dopo l’ultima erogazione, in modo che sia immediatamente disponibile in caso di controlli da parte del GSE.
Cumulabilità
Per le imprese, oltre a verificare che la spesa non venga finanziata da due diversi incentivi, occorre rispettare specifiche condizioni previste dal decreto e legate alla disciplina degli aiuti di Stato.
In linea generale, il Conto Termico 3.0 non può essere cumulato con altri incentivi statali riferiti agli stessi costi ammissibili (salvo alcune eccezioni previste dalla normativa, come strumenti di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interessi). Tuttavia, il Conto Termico 3.0 per aziende può essere cumulato con altri aiuti di Stato non di origine statale anche quando riguardano, in tutto o in parte, gli stessi costi ammissibili, purché siano rispettati i limiti di intensità di aiuto previsti dal decreto.
Pertanto, prima di combinare più agevolazioni, l’impresa è tenuta a verificare:
- Quale incentivo desidera utilizzare insieme al Conto Termico 3.0;
- Quali costi ammissibili riconosce ciascuna misura;
- Se le spese oggetto dei diversi incentivi coincidono o sono distinte;
- Quale sia l’intensità massima di aiuto applicabile all’impresa;
- Se siano previsti ulteriori limiti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Non è quindi possibile sommare semplicemente le percentuali dei diversi incentivi: quando la cumulabilità incentivi è ammessa, occorre verificare il rispetto dei limiti di aiuto applicabili e del divieto di doppio finanziamento.
Fotovoltaico e sistemi di accumulo: cosa cambia
Un’importante novità apportata dal Conto Termico 3.0 riguarda la possibilità di incentivare impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per determinati edifici del terziario. Tuttavia, per le aziende non si tratta di un incentivo autonomo per l’installazione di un impianto solare: le opere devono avvenire in combinazione con la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con una pompa di calore elettrica.
Inoltre, l’impianto deve essere configurato in autoconsumo, dimensionato in funzione dei fabbisogni energetici dell’edificio e nel rispetto dei requisiti di autoconsumo previsti dal Conto Termico 3.0.
Il decreto prevede, infine, specifiche condizioni sulla tecnologia installata: moduli e inverter devono essere nuovi e non viene incentivato il semplice revamping di impianti fotovoltaici esistenti.
Tetti di spesa riconosciuti
Per la componente fotovoltaica, il contributo viene calcolato nel limite del 20% del costo massimo ammissibile, determinato in funzione della potenza dell’impianto. Per i sistemi di accumulo, il limite di costo viene espresso in €/kWh.
Analizziamo i tetti di spesa riconosciuti nella seguente tabella.
| Potenza impianto fotovoltaico | Costo massimo ammissibile |
| Fino a 20 kW | 1.500 €/kW |
| Oltre 20 e fino a 200 kW | 1.200 €/kW |
| Oltre 200 e fino a 600 kW | 1.100 €/kW |
| Oltre 600 e fino a 1.000 kW | 1.050 €/kW |
| Sistemi di accumulo | 1.000 €/kWh |
È possibile, inoltre, usufruire di una maggiorazione qualora vengano installati componenti prodotti nell’Unione Europea.
Per comprendere meglio i tetti di spesa, facciamo un esempio: per un impianto fotovoltaico da 20 kW, il costo massimo ammissibile è pari a 30.000 € (20 kW x 1.500 €/kW). Considerando il limite dell’incentivo del 20%, il contributo massimo teorico per la componente fotovoltaica sarebbe, quindi, di 6.000 €.
Occorre ricordare che l’importo effettivamente riconosciuto può variare in funzione delle spese realmente sostenute, della potenza installata, dell’eventuale sistema di accumulo e della configurazione complessiva dell’intervento.
Cosa sapere prima di richiedere l’incentivo
Prima di richiedere il Conto Termico 3.0 per fotovoltaico e sistemi di accumulo, occorre verificare che l’intervento rispetti i requisiti tecnici e alcune condizioni specifiche. In particolare, è necessario:
- Verificare la presenza e il corretto funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, che deve essere sostituito con una pompa di calore elettrica;
- Progettare la pompa di calore, l’impianto fotovoltaico e il sistema di accumulo in modo integrato, rispettando i requisiti di autoconsumo, dimensionamento e ammissibilità previsti dal Conto Termico 3.0;
- Verificare il dimensionamento dell’impianto fotovoltaico in relazione ai fabbisogni energetici dell’edificio e ai requisiti di autoconsumo;
- Dimensionare correttamente l’eventuale sistema di accumulo;
- Utilizzare componenti nuovi e conformi ai requisiti tecnici previsti;
- Verificare che i costi dell’intervento rientrino nei massimali riconosciuti;
- Predisporre e conservare la documentazione tecnica necessaria a dimostrare la conformità dell’impianto.
Per quanto riguarda le tempistiche, l’installazione del fotovoltaico e del sistema di accumulo segue la procedura prevista per l’intervento complessivo a cui essa è associata. La richiesta di incentivo e la relativa erogazione avvengono quindi nell’ambito della stessa pratica, secondo le modalità previste dal Conto Termico 3.0.
Tempistiche e scadenze da rispettare
È fondamentale pianificare la pratica ancor prima dell’inizio dei lavori, per poter avere effettivamente accesso al Conto Termico 3.0 per le aziende. Il Titolo V delle Regole Applicative prevede, infatti, l’esigenza di inviare una richiesta preliminare, da presentare al GSE tramite PortalTermico prima dell’inizio dell’intervento e comprendente i principali dati dell’azienda, dell’immobile, del progetto, dei costi e dell’incentivo richiesto.
Una volta conclusi i lavori, invece, l’azienda può procedere con la richiesta di Accesso Diretto tramite PortalTermico. La richiesta deve essere trasmessa al GSE entro 90 giorni dal termine dei lavori.
Tutta la documentazione tecnica deve essere raccolta, consegnata e conservata per almeno 5 anni dopo l’ultima erogazione, che avviene direttamente dal GSE al beneficiario. L’importo può essere erogato in una soluzione unica oppure attraverso più rate annuali, a seconda dell’ammontare dell’incentivo e della tipologia di intervento.
Il GSE può effettuare verifiche documentali e sopralluoghi per accertare la corretta realizzazione dell’intervento e il rispetto dei requisiti necessari per accedere all’incentivo.
Come presentare la domanda sul Portaltermico
Tutte le fasi relative alla richiesta del Conto Termico 3.0 per aziende vengono gestite online, tramite l’area clienti del GSE, dal quale si accede al PortalTermico. L’iter viene scandito da diverse fasi, ovvero:
- Verifica dell’ammissibilità dell’immobile e dell’intervento, controllando se posseggono i requisiti previsti dal decreto;
- Individuazione della tipologia di intervento, distinguendo tra interventi di efficienza energetica (articolo 5) o per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (articolo 8);
- Esecuzione delle verifiche tecniche preliminari, tra cui la diagnosi energetica quando necessaria;
- Predisposizione della documentazione tecnica necessaria, incluso l’APE ante operam e le asseverazioni;
- Presentazione della richiesta preliminare al GSE prima dell’avvio ai lavori;
- Realizzazione dell’intervento, nel rispetto del progetto e dei requisiti tecnici previsti;
- Conservazione della documentazione, tra cui fatture, ricevute dei pagamenti e certificazioni:
- Compilazione della scheda-domanda di Accesso Diretto su PortalTermico e caricamento della documentazione richiesta, al termine delle lavorazioni in cantiere;
- Invio della domanda entro 90 giorni e ottenimento della relativa ricevuta di protocollazione;
- Attesa dell’istruttoria del GSE, che può effettuare verifiche documentali o controlli in loco;
- Accettazione del contratto, quando richiesto dalla procedura;
- Ricezione dell’incentivo, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal GSE.
È importante ricordare che prima di avviare la procedura di Accesso Diretto occorre raccogliere le seguenti informazioni e documenti:
- Dati dell’impresa e del soggetto responsabile;
- Dati catastali e informazioni sull’immobile;
- Descrizione tecnica dell’intervento;
- Fatture e documentazione dei pagamenti;
- Schede tecniche e certificazioni dei componenti installati;
- Eventuali APE, diagnosi energetica e asseverazioni;
- Dichiarazioni di conformità e documentazione relativa alla conclusione dei lavori;
- Coordinate bancarie per l’erogazione dell’incentivo.
Il GSE verifica la congruità dei costi e la conformità dell’intervento: la precisione dei dati inseriti, pertanto, risulta essenziale all’accesso al Conto Termico 3.0 per aziende. I modelli da compilare per la richiesta preliminare e l’Accesso Diretto vengono generati direttamente dal PortalTermico durante la procedura di compilazione. Per dubbi o domande, chiedi un contatto gratuito con i tecnici di EdiliziAcrobatica.
Domande frequenti
Il Conto Termico 3.0 vale per le aziende agricole?
Il Conto Termico 3.0 vale anche per le aziende agricole, nel rispetto di specifici requisiti. Sono previsti, per il settore agricolo e forestale, alcuni interventi per serre, fabbricati rurali e processi produttivi.
Il Conto Termico 3.0 è valido per aziende di infissi?
Il Conto Termico 3.0 è valido anche per le aziende di infissi che intendono sostituire i serramenti del proprio edificio, nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 5. La sola attività di produzione, vendita o installazione di infissi, invece, non da automaticamente diritto all’intervento.
Chi fa la pratica del Conto Termico 3.0?
La pratica del Conto Termico 3.0 per aziende viene presentata dal Soggetto Responsabile, ovvero l’impresa che sostiene le spese e richiede l’incentivo. L’azienda può occuparsene direttamente o affidare la gestione a un tecnico o a una ESCo certificata UNI CEI 11352, quando previsto.
Quanto può ottenere un’azienda con il Conto Termico 3.0?
Un’azienda può ottenere una percentuale variabile delle spese ammissibili, sulla base della tipologia di intervento, delle caratteristiche del beneficiario e di eventuali maggiorazioni. Il contributo può arrivare al 65%.
Il fotovoltaico aziendale è incentivato dal Conto Termico 3.0?
Il fotovoltaico aziendale può essere incentivato dal Conto Termico 3.0 per aziende, ma non come intervento autonomo. Deve essere associato alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con una pompa di calore elettrica e rispettare i requisiti previsti per l’autoconsumo.


