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Operatori di Ediliziacrobatica durante lavori in quota a Reggio Calabria

Lo svolgimento dei lavori in quota richiede particolari abilità, trattandosi di attività ad alto rischio di infortuni. La pericolosità dei lavori in quota risulta essere piuttosto grave. Se il lavoratore o il datore di lavoro non rispettano la normativa di sicurezza, gli scenari sono complessi: il lavoratore può infortunarsi anche gravemente o in modo letale.

Lavori in quota: Cosa significa

Per lavori in quota si intendono tutte quelle attività che prevedono operazioni svolte in luoghi non situati su un piano stabile. Trattasi, quindi, di quegli interventi che non vengono effettuati presso superfici saldamente ancorate al suolo e pertanto soggette alla forza di gravità. 

Un piano risulta essere stabile esclusivamente quando è ancorato al terreno o alla pavimentazione di altri edifici. I lavori in quota prevedono, invece, l’innalzamento del lavoratore a più di 2 metri rispetto alla superficie del terreno. In genere, i lavori in quota vengono eseguiti su ponteggi, cavalletti o in sospensione mediante l’utilizzo di attrezzature, esclusivamente da un operatore su fune.

Per ridurre le condizioni di rischio legate ai lavori in quota, la legge italiana ha previsto una normativa dedicata che rende obbligatorio l’impiego, da parte del lavoratore, di attrezzature e Dispositivi di Sicurezza Individuale (DPI). Per utilizzare tali dispositivi, il lavoratore deve seguire un corso di formazione ad hoc. Il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre un piano formativo per la riduzione del rischio e di definire un apposito documento di valutazione dei rischi. 

Il rispetto della normativa è essenziale per lo svolgimento di tali interventi, poiché l’eventuale violazione può comportare una sospensione temporanea dei lavori o una multa molto salata a carico del datore di lavoro.

Da che altezza si deve valutare il rischio? 

Per la stesura del documento di valutazione dei rischi è bene tenere fede alla definizione di lavori in quota, che incorpora tutte quelle lavorazioni che vengono eseguite a un’altezza pari o superiore ai 2 metri rispetto al piano stabile.

La distanza dal suolo va calcolata sulla base dell’altezza dove verrà eseguito l’intervento, e non in riferimento al piano di calpestio del lavoratore. Tra i lavori in quota soggetti alla valutazione del rischio rientrano operazioni quali:

  • interventi edili o di ingegneria civile;
  • demolizioni e smantellamenti;
  • lavori di manutenzione, rinnovamento, trasformazione o riparazione;
  • installazione di impianti e linee elettriche;
  • operazioni che prevedono l’esecuzione di scavi dalla profondità superiore ai 2 metri;
  • montaggio e smontaggio di prefabbricati. 

Il lavoratore, durante lo svolgimento di tali operazioni, è soggetto a diversi rischi:

  • caduta dall’alto, in caso di una perdita dell’equilibrio e della mancanza di adeguate protezioni. Queste ultime possono essere individuali e collettive e consentono di limitare i danni in caso di caduta accidentale. I dispositivi di sicurezza devono essere in grado di garantire la decelerazione in fase di arresto della caduta;
  • sospensione inerte. A seguito di una caduta, il lavoratore potrebbe perdere conoscenza, rimanendo sospeso e ancorato alle corde di sicurezza. Ciò mette a rischio le sue funzioni vitali. È indispensabile che l’intervento di rimozione del lavoratore da tale posizione venga svolto in modo tempestivo;
  • effetto pendolo. Dopo una caduta, oltre alla sospensione inerte, potrebbe verificarsi il cosiddetto effetto pendolo. Questo scenario provoca al lavoratore un danno da impatto nel momento in cui il suo corpo urta contro qualsiasi ostacolo durante l’oscillazione;
  • lesioni generiche, tra cui impatti, tagli e schiacciamenti provocati dall’investimento del lavoratore con pesi (scenario che si verifica soprattutto in caso di trasporto aereo con gru, argani o ponteggi a cremagliera).  

Quali sono i DPI per lavori in quota

I lavoratori sono tenuti a indossare determinati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) oltre ai Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC). I DPI anticaduta rientrano nei dispositivi di terza categoria e vengono progettati per ridurre i danni in caso di caduta accidentale. I DPI anticaduta più utilizzati ed efficienti sono: assorbitori di energia, dispositivi di ancoraggio, cordini, connettori, dispositivi retrattili, imbracature o linee vita flessibili/rigide.

Operaio durante lavoro in alta quota con i corretti DPI anticaduta indossati

Cosa dice la normativa D.lgs 81 08 e gli obblighi di un datore di lavoro

Al fine di ridurre al minimo i rischi per i lavoratori durante l’esecuzione dei lavori in quota, il datore di lavoro è tenuto a seguire alcune norme restrittive e ben specificate all’interno nel Decreto Legislativo 81/2008

Il datore di lavoro, in base alla normativa D.lgs 81/2008, deve:

  • dare priorità alle misure di sicurezza collettive rispetto a quelle individuali, prestando particolare attenzione nella scelta e inclusione dei dispositivi collettivi anticaduta;
  • mettere a disposizione dei lavoratori specifiche attrezzature, commisurate alla locazione e adeguate all’attività da eseguire;
  • definire un piano strategico di vie di fuga, che devono essere sempre ben visibili e sgombere da qualsiasi intralcio affinché possano essere correttamente utilizzate in caso di incidente;
  • adottare misure di sicurezza efficaci anche nel caso in cui, per la correttezza esecutiva del lavoro, occorrerà eliminare temporaneamente i Dispositivi di Protezione Collettiva;
  • accertarsi che il divieto di assumere bevande alcoliche durante lo svolgimento dei lavori in quota venga rispettato dai lavoratori;
  • interrompere i lavori nel caso in cui le condizioni meteorologiche non ne consentano lo svolgimento in totale sicurezza.

Per gli operatori impegnati in lavori in quota è consigliabile prevedere un piano di sorveglianza sanitaria, nonostante la normativa in materia di igiene e sicurezza non ne preveda l’obbligo.

Attrezzature e misure di protezione 

Gli operatori devono utilizzare le misure di protezione adeguate e attrezzature atte a garantirne la sicurezza fisica. Il datore di lavoro deve scegliere le misure di protezione collettiva che riducono l’esposizione al rischio, eliminando le possibili pericolosità alla radice. 

I Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) devono, quindi, essere utilizzati in tutti i luoghi di lavoro in cui risulta possibile una caduta dall’alto. Tra i DPC che il datore di lavoro può integrare all’interno della dotazione del lavoratore rientrano:   

  • le reti di sicurezza, utili a impedire o ridurre i possibili danni dovuti alla caduta del lavoratore dall’alto;
  • i parapetti, che impediscono la caduta dall’alto, da superfici di lavoro inclinate o piane;
  • i sistemi combinati, che integrano l’efficacia delle reti di sicurezza e dei parapetti. Vengono impiegati qualora i singoli DPC non siano in grado di ridurre, entro un livello accettabile, il rischio relativo alla caduta del lavoratore.

L’Inail rappresenta un valido punto di riferimento per il datore di lavoro, in quanto offre risorse preziose in merito alle pratiche sicure e ai regolamenti per i lavori in quota.

 

Differenza tra lavori in altezza e lavori in quota

Lavori in quota e lavori in altezza potrebbero sembrare sinonimi, ma non è così. Il lavoro in quota, infatti, non rappresenta sempre un’attività svolta dall’alto, ma si riferisce a qualsiasi tipo di lavoro che espone il lavoratore al rischio di una caduta da oltre 2 metri di altezza

I lavori in altezza, invece, vengono eseguiti a una distanza dal suolo ben più ampia, generalmente ad alta quota. I lavori in altezza vengono eseguiti su gru o impalcature e necessitano dell’impiego di specifiche misure di sicurezza, quali i cordaggi e le cinture. 

I lavori in quota possono svolgersi anche all’interno di spazi confinati (serbatoi e camini), comportando, oltre al rischio di caduta, anche un rischio relativo allo spazio ristretto, all’esposizione al gas o alle polveri. In questi casi, il lavoratore necessita di specifici DPI utili a proteggere le vie respiratorie e il corpo da possibili sbalzi termici. 

L’importanza della formazione per il lavoratore 

Il datore di lavoro deve proporre appositi corsi di formazione per i lavoratori impegnati in un lavoro in quota, nel rispetto del D. Lgs 81/08 (art. 33, comma 1 lettera d). Deve, altresì, assicurarsi che gli operatori seguano tali corsi e che ricevano l’addestramento utile per lo svolgimento delle attività in quota. 

La formazione e l’informazione sulle tecniche di sicurezza da utilizzare per il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali (assorbitori di energia, dispositivi di ancoraggio, cordini e imbracature) rappresentano requisiti essenziali per l’esecuzione dei lavori in quota. La formazione per lavori in quota risulta essere uno strumento importantissimo per la sensibilizzazione del singolo operatore, fungendo da stimolo ad adottare tutti i sistemi di sicurezza previsti dalla legge.

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