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Operaio Acrobatica durante lavoro di rifacimento facciata in quota, su fune

Lavori in quota: attività ad alto rischio di infortuni che richiedono particolari abilità. Il rispetto rigoroso delle normative è essenziale per garantire massima sicurezza a tutti gli attori coinvolti, dai singoli lavoratori ai datori di lavoro. 

Cosa sono i lavori in quota? Quali DPI occorre utilizzare e cosa prevede la normativa? In questo articolo, forniremo una panoramica generale ed esaustiva riguardo l’argomento. 

Lavori in quota: Cosa significa

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/ 2008), nell’articolo 107 fornisce una descrizione precisa di lavoro in quota: “Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un’altezza maggiore di 2 metri rispetto a un piano stabile”. 

Per lavori in quota si intendono tutte quelle attività che prevedono operazioni svolte in luoghi non situati su un piano stabile. Trattasi, quindi, di interventi non effettuati presso superfici saldamente ancorate al suolo, che sono quindi soggette alla forza di gravità.  

Un piano risulta essere stabile esclusivamente quando è ancorato al terreno o alla pavimentazione di altri edifici. I lavori in quota prevedono, invece, l’innalzamento del lavoratore a più di 2 metri rispetto alla superficie del terreno. In genere, i lavori in quota vengono eseguiti su ponteggi, cavalletti o in sospensione mediante l’utilizzo di attrezzature, esclusivamente da un operatore su fune.

Il rispetto della normativa è essenziale per lo svolgimento di tali interventi, poiché l’eventuale violazione può comportare una sospensione temporanea dei lavori o una multa molto salata a carico del datore di lavoro.

Da che altezza bisogna valutare il rischio?

La normativa italiana stabilisce che qualsiasi attività svolta a un’altezza superiore ai 2 metri deve essere valutata per il rischio di caduta. 

La distanza dal suolo per la valutazione del rischio deve essere calcolata sulla base dell’altezza dove verrà eseguito l’intervento (terreno, pavimento, tetto o ponteggi) e non in riferimento al piano di calpestio del lavoratore. 

Tra i lavori in quota soggetti alla valutazione del rischio rientrano operazioni quali:

  • Interventi edili o di ingegneria civile;
  • Demolizioni e smantellamenti;
  • Lavori di manutenzione, rinnovamento, trasformazione o riparazione;
  • Installazione di impianti e linee elettriche;
  • Operazioni che prevedono l’esecuzione di scavi dalla profondità superiore ai 2 metri;
  • Montaggio e smontaggio di prefabbricati. 

Quali sono i DPI per lavori in quota

Nei lavori in quota quali misure di protezione sono da prediligere? Oltre 2 metri di altezza, il lavoratore è tenuto a indossare specifici Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), oltre ai Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC). 

I DPI anticaduta rientrano nei dispositivi di terza categoria e vengono progettati per ridurre i danni in caso di caduta accidentale. I DPI anticaduta più utilizzati ed efficienti sono:

  • Assorbitori di energia;
  • Connettori;
  • Dispositivi di ancoraggio;
  • Cordini;
  • Dispositivi retrattili;
  • Linee vita flessibili o rigide;
  • Imbracature.

Tutti i DPI di terza categoria devono aver ottenuto la certificazione di Conformità CE. Devono, inoltre, essere periodicamente sottoposti a controllo. I lavoratori, infine, devono ricevere un’adeguata formazione rispetto ai benefici e alle modalità di utilizzo dei DPI anticaduta. 

Cosa dice la normativa?

Lavoro in quota per più operai di Acrobatica a Reggio Calabria

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, o D.Lgs. 81/2008, definisce gli obblighi legati agli interventi in quota, focalizzandosi soprattutto sui doveri a carico del datore di lavoro e dei lavoratori. 

Tra le disposizioni principali figurano l’obbligo di effettuare un’accurata valutazione dei rischi legati ai lavori in quota, la predisposizione di attrezzature adeguate e l’utilizzo di DPI idonei. 

Gli obblighi di un datore di lavoro

Il datore di lavoro è il diretto responsabile della sicurezza dei lavoratori che operano in quota. 

In particolare, gli obblighi del datore di lavoro specificati nel D.Lgs. 81/2008 sono: 

  • Dare priorità alle misure di sicurezza collettive rispetto a quelle individuali, includendo sempre i dispositivi collettivi anticaduta. Il datore di lavoro, come specificato nell’articolo 111 del D.Lgs 81/2008, deve scegliere le attrezzature idonee sulla base della tipologia di lavoro da eseguire; 
  • Mettere a disposizione dei lavoratori specifiche attrezzature, commisurate alla locazione e adeguate all’attività da eseguire;
  • Definire un piano strategico di vie di fuga, che devono essere sempre ben visibili e sgombere da qualsiasi intralcio affinché possano essere correttamente utilizzate in caso di incidente;
  • Adottare misure di sicurezza efficaci anche nel caso in cui, per la correttezza esecutiva del lavoro, occorrerà eliminare temporaneamente i dispositivi di protezione collettiva;
  • Accertarsi che il divieto di assumere bevande alcoliche durante lo svolgimento dei lavori in quota venga rispettato dai lavoratori;
  • Interrompere i lavori nel caso in cui le condizioni meteorologiche non ne consentano lo svolgimento in totale sicurezza;
  • Nominare il medico competente, incaricato dell’elaborazione di un protocollo sanitario che fornisce indicazioni sugli esami cui ogni lavoratore deve essere periodicamente sottoposto. 

Differenza tra lavori in altezza e lavori in quota

Nonostante possano sembrare sinonimi, i lavori in quota e in altezza sono attività differenti. 

Per lavoro in quota si intende qualsiasi tipo di lavoro che espone il lavoratore al rischio di una caduta da oltre 2 metri di altezza

I lavori in quota possono svolgersi anche all’interno di spazi confinati (serbatoi e camini), comportando, oltre al rischio di caduta, anche un rischio relativo allo spazio ristretto, all’esposizione al gas o alle polveri. In questi casi, il lavoratore necessita di specifici DPI utili a proteggere le vie respiratorie e il corpo da possibili sbalzi termici. 

I lavori in altezza, invece, vengono eseguiti a una distanza dal suolo ben più ampia, generalmente ad alta quota

L’importanza della formazione per il lavoratore

Uno degli obblighi del datore di lavoro, nel rispetto dell’articolo 33 (comma 1 lettera d) del D. Lgs 81/08, è quello di offrire adeguati corsi di formazione ai lavoratori che svolgono lavori in quota. Deve assicurarsi che gli operatori seguano tali corsi e che ricevano l’addestramento utile per lo svolgimento delle attività in quota. 

Il percorso formativo è finalizzato a fornire al lavoratore conoscenze specifiche riguardo: 

  • Elementi di primo soccorso;
  • Tecniche operative e uso dei dispositivi;
  • Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione dei sistemi;
  • Procedure di salvataggio;
  • Rischi oggettivi e misure di prevenzione e protezione.

La formazione e l’informazione sulle tecniche di sicurezza da utilizzare per il corretto impiego dei DPI rappresentano requisiti essenziali per l’esecuzione dei lavori in quota. 

Pericoli maggiori dei lavori in quota

I tecnici, durante lo svolgimento delle operazioni in quota, sono soggetti a diversi rischi:

  • Caduta dall’alto, in caso di perdita dell’equilibrio e della mancanza di adeguate protezioni. I dispositivi di sicurezza devono essere in grado di garantire la decelerazione in fase di arresto della caduta;
  • Sospensione inerte. A seguito di una caduta, il lavoratore potrebbe perdere conoscenza, rimanendo sospeso e ancorato alle corde di sicurezza. Ciò mette a rischio le sue funzioni vitali;
  • Effetto pendolo. Dopo una caduta, oltre alla sospensione inerte, potrebbe verificarsi il cosiddetto effetto pendolo. Questo scenario provoca al lavoratore un danno da impatto nel momento in cui il suo corpo urta contro qualsiasi ostacolo durante l’oscillazione;
  • Lesioni generiche, tra cui impatti, tagli e schiacciamenti provocati dall’investimento del lavoratore con pesi.  

Attrezzature e misure di protezione

Esempio di attrezzatura e misura di protezione (caschetto)

Gli operatori sono tenuti a utilizzare adeguate misure di protezione e attrezzature atte a garantirne la sicurezza fisica. Il datore di lavoro deve scegliere le misure di protezione collettiva che riducono l’esposizione al rischio.

I Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) devono, quindi, essere utilizzati in tutti i luoghi di lavoro in cui risulta possibile una caduta dall’alto. Tra i DPC che il datore di lavoro può integrare all’interno della dotazione del lavoratore rientrano:   

  • le reti di sicurezza, utili a impedire o ridurre i possibili danni dovuti alla caduta del lavoratore dall’alto;
  • parapetti, che impediscono la caduta dall’alto, da superfici di lavoro inclinate o piane;
  • sistemi combinati, che integrano l’efficacia delle reti di sicurezza e dei parapetti. Vengono impiegati qualora i singoli DPC non siano in grado di ridurre, entro un livello accettabile, il rischio relativo alla caduta del lavoratore.

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro suddivide le attrezzature protettive in base alla tipologia e alla capacità di protezione (individuale o collettiva). Nello schema a seguire, presentiamo una sintesi della suddivisione e alcuni esempi di dispositivi utilizzabili per lo svolgimento dei lavori in quota.

Tipologia di attrezzature di protezioneEsempi di attrezzature
CollettiveParapetti, reti di sicurezza, ponteggi metallici
TemporaneeParapetti mobili, ponteggi metallici
FisseSistemi fissi di ancoraggio o parapetti
Personali (o DPI)Dispositivi anticaduta, imbracatura, elmetto, dispositivi di ancoraggio

L’Inail rappresenta un valido punto di riferimento per il datore di lavoro, in quanto offre risorse preziose in merito alle pratiche sicure e ai regolamenti per i lavori in quota.

Conclusione 

I lavori in quota richiedono un’attenzione rigorosa alla sicurezza per prevenire incidenti gravi. Acrobatica affianca datori di lavoro, lavoratori e clienti, offrendo un supporto professionale riguardo tutte le attività e gli obblighi normativi previsti per l’esecuzione dei lavori in quota. Richiedi una consulenza e usufruisci di servizi dedicati alla tua sicurezza: contattaci ora.

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