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operatore su fune cappotto termico ecobonus

L’Ecobonus è una delle agevolazioni edilizie preferite dagli italiani in quanto consente, ormai da parecchi anni, di realizzare interventi utili a costi ridotti.

Tra gli interventi coperti dall’ecobonus spicca il cappotto termico, il quale determina un sensibile efficientamento energetico degli edifici. In parole povere, garantisce bollette più basse. Un dettaglio non di poco conto, se si considera il costo attuale dell’energia.

Attorno ai bonus si addensano alcuni timori, dovuti principalmente ai rimaneggiamenti del legislatore. Come cambierà l’ecobonus, soprattutto in relazione al cappotto termico, nel 2023? Scopriamolo in questa breve ma esaustiva guida. Parleremo di requisiti, aliquote, scadenze, modalità di accesso e altro ancora.

Come funziona l’ecobonus per il cappotto termico

L’Ecobonus funziona esattamente come qualsiasi altra agevolazione edilizia. In buona sostanza, consente di detrarre parte della spesa direttamente dall’IRPEF. In tal modo si realizza una sorta di recupero, che però non è immediato. Per godere appieno dell’ecobonus, e quindi completare l’iter detrattivo sono necessari dieci anni.

 Al meccanismo detrattivo si contrappone la cessione del credito. In questo caso, si cede il diritto alla detrazione a terzi e si ottiene uno sconto in fattura. Questo è equivalente alla detrazione se i cosiddetti terzi corrispondono all’impresa che realizza l’intervento, mentre è leggermente compromesso dagli interessi se il diritto viene ceduto a una istituzione finanziaria.

Ogni agevolazione fiscale presenta delle peculiarità che riguardano gli scopi ultimi, ovvero il coinvolgimento di certi interventi piuttosto che altri, l’aliquota, i massimali, le scadenze (ovvero il termine entro il quale è possibile realizzare i lavori) e altro ancora.

Lo scopo dell’Ecobonus, come suggerisce il nome, è favorire la realizzazione di interventi di efficientamento energetico. Non stupisce dunque che tra gli interventi coperti da questa agevolazione figuri l’installazione del cappotto termico.

Tale intervento consiste nella copertura dell’edificio mediante pannelli isolanti, i quali possono essere realizzati con materiali di origine vegetale (sughero, fibra di legno), minerale (lana di roccia), sintetica.

Clicca qui per scoprire come funzionano gli ecobonus per condomini.

Requisiti del cappotto termico per accedere all’ecobonus

Tra i pregi dell’ecobonus spicca l’accessibilità. Rispetto a tante altre agevolazioni, magari sulla carta più redditizie come il famigerato superbonus, i requisiti di accesso sono molto più morbidi. Ecco gli ambiti interessati dai requisiti.

  • Titolo del richiedente. L’accesso all’ecobonus è garantito ai proprietari di casa, a prescindere dall’uso che questi ne fa (non dev’essere per forza adibita ad abitazione principale) e ai titolari di usufrutto.
  • Massimali di spesa. L’Ecobonus, in relazione al cappotto termico, copre una spesa massima di 92.307,69 euro. Ciò significa che è possibile detrarre – o scontare – al massimo 60.000 euro. Queste cifre ovviamente si riferiscono alla singola unità abitativa. In caso di interventi condominiali, questi limiti vanno moltiplicati per le unità abitative coinvolte.
  • Impiantistica. L’edificio oggetto dell’intervento deve contenere già un impianto di riscaldamento.
  • Documentazione. Ovviamente, l’accesso è garantito solo previa presentazione di alcuni documenti. Per fortuna, sono pochi e abbastanza reperibili. Nello specifico sono necessari l’asseverazione del tecnico abilitato, l’APE che attesta la prestazione energetica, il visto di conformità, la relazione energetica e ovviamente la documentazione anagrafica (tra cui rientra però il titolo di proprietà).
operatore su fune per cappotto

L’ecobonus copre l’intero importo del cappotto termico?

La risposta è… No, l’ecobonus non copre l’intera spesa per l’installazione del cappotto termico. In realtà, è così per tutti gli interventi soggetti a questa agevolazione. Nello specifico, la percentuale “copribile” o per meglio dire recuperabile/scontabile è pari al 65%. Si tratta comunque di una delle aliquote più alte, nel comunque interessante contesto delle agevolazioni fiscali.

Certo, alcune agevolazioni propongono aliquote superiori, ma queste riguardano o hanno riguardato interventi di natura diversa (es. il rifacimento delle facciate, fino a qualche tempo fa copribili al 90%) e comunque di difficile accesso. Il riferimento, in quest’ultimo caso, è al famigerato superbonus, che infatti presenta requisiti ben più stringenti.

Per esempio, per accedere al Superbonus è necessario che il cappotto termico copra almeno il 25% della superficie disperdente. La percentuale va comunque calcolata sulla superficie totale lorda e opaca, ovvero a esclusione delle finestre e di altri elementi trasparenti.

Come accedere alle agevolazioni dell’ecobonus per il cappotto termico

Accedere all’ecobonus in caso di installazione del cappotto termico è relativamente semplice. Ovviamente la richiesta va presentata da un tecnico specializzato, necessario a prescindere dalla parte meramente burocratica in quanto deputato alla stesura dei progetti, delle relazioni tecniche etc.

Ad ogni modo, la richiesta va inoltrata all’Agenzia delle Entrate, che recepisce i documenti e consente al richiedente di acquisire l’asseverazione della congruità delle spese, passaggio fondamentale per poter materialmente giustificare la detrazione.

Tra i documenti da inviare spicca anche la ricevuta dei bonifici, che devono essere “parlanti” ovvero contenere informazioni sui lavori e sui termini di legge. La composizione del bonifico parlante genera sempre qualche timore, anche perché è mediamente molto più complesso rispetto al classico bonifico. Tuttavia, la maggior parte delle banche forniscono modelli corredati di tutte le voci necessarie e moderatamente facili da compilare.

La documentazione va inviata anche all’ENEA, che è il referente principale per le opere di riqualificazione energetica. La cosiddetta “comunicazione ENEA” va presentata entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Scadenze

Quando si parla di agevolazioni fiscali occorre tenere conto di un gravoso convitato di pietra: le scadenze. Non bisogna dimenticare che la stragrande maggioranza delle agevolazioni non sono strutturali, ma provvisorie. Ovvero, misure pensate per sostenere i lavori edili e la trasformazione del patrimonio urbanistico in un dato momento storico. Ciò vale anche per l’ecobonus, che viene sostanzialmente confermato di anno in anno. Da qui, scadenze prefissate, limiti temporali superati i quali non è possibile più fruire dell’agevolazione.

Nel caso dell’Ecobonus, la scadenza è ancora moderatamente lontana. Coincide infatti con il 31 dicembre 2024. Va detto che ad altri bonus non è andata così bene (es. il Superbonus 110%).

Altri bonus disponibili per lavori edili nel 2023

Se lo scopo è installare il cappotto termico, l’ecobonus non è l’unica soluzione sul campo. Rimane ancora disponibile il Superbonus, per quanto pesantemente rimaneggiato. L’aliquota non è più al 110%, bensì al 90%. Va detto, comunque, che l’accesso è stato reso difficoltoso da alcuni limiti. Per esempio, l’unità immobiliare oggetto dell’intervento dev’essere adibita ad abitazione principale. Inoltre, il richiedente non deve godere di un reddito (familiare) superiore ai 15.000 euro.

Insomma, a quanto pare l’ecobonus rimane l’unica soluzione veramente praticabile per l’installazione del cappotto.

Rimangono in piedi tutte le altre agevolazioni, che però riguardano altri interventi. Ecco quelle più frequentemente richieste.

  • Agevolazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie. L’aliquota è al 50%, il limite di spesa è fissato a 90mila euro, l’orizzonte temporale è di dieci anni. E’ riservato a tutti gli interventi pesanti.
  • Agevolazione fiscale per l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’aliquota è al 75%, non vi è limite di spesa, l’orizzonte temporale è di cinque anni. E’ riservato agli interventi che abbattono  le barriere architettoniche (es. costruzione di ascensori, installazione di montascale, posa di rampe etc.). 
  • Sismabonus. L’aliquota è variabile ma può raggiungere l’85%. Il limite di spesa è pari a 96mila euro, l’orizzonte temporale è di cinque anni. E’ riservato agli interventi di adeguamento sismico.

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