Quando occorre svolgere un intervento edile all’interno della propria abitazione, è fondamentale valutare se le operazioni siano o meno soggette a un obbligo di pratica edilizia. Esistono delle opere realizzabili senza pratiche edilizie: ma, in taluni casi, è necessario presentare una determinata tipologia di documentazione.
Quando si fa la SCIA e quando la CILA? Scopriamo le differenze tra CILA, SCIA e Permesso di Costruire, valutandone i costi.
SCIA, CILA e Permesso di Costruire
Il D.P.R 6 giugno 2011 n.380 costituisce la normativa di riferimento in materia edilizia. Il Testo Unico presenta le informazioni utili alla definizione degli interventi edili e delle pratiche a essi associate.
Per intervento edile si può intendere un’operazione di:
- manutenzione ordinaria o straordinaria;
- restauro o risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione urbanistica;
- nuova costruzione.
Sulla base del tipo di intervento e dell’inquadramento dello stesso, il Testo Unico indica quali sono le pratiche da presentare: CILA, SCIA o Permesso di Costruire.
La CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) deve essere presentata in caso di interventi di manutenzione straordinaria leggera, ovvero che non coinvolgono né modificano gli elementi strutturali di un edificio. Ad esempio, occorre presentare la CILA per operazioni quali:
- spostamento di tramezzi interni non portanti;
- apertura, chiusura o spostamento delle porte interne;
- rifacimento di uno o più impianti (idrosanitario, elettrico, riscaldamento, condizionamento o fognario);
- frazionamento o accorpamento di due o più unità familiari, purché non venga modificata la volumetria complessiva e venga mantenuta la destinazione d’uso.
Quando si usa la SCIA, invece? La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), deve essere presentata in caso di interventi edili più invasivi, tra cui:
- manutenzione straordinaria che coinvolga parti strutturali dell’edificio;
- restauro e risanamento conservativo di parti strutturali dell’edificio;
- ristrutturazione edilizia.
Il Permesso di Costruire, infine, viene richiesto in occasione di interventi particolarmente complessi, come nel caso di una nuova costruzione, di una ristrutturazione urbanistica o edilizia. Nella fattispecie, trattasi di operazioni che modificano sostanzialmente gli elementi della struttura edilizia o alterano la volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti.
È utile sapere che per poter detrarre le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, è importante conservare documenti quali la CILA o SCIA, il Permesso di Costruire, le fatture e le ricevute legate ai lavori.
SCIA e CILA: Differenze chiave
La CILA o SCIA sono documenti che attestano e segnalano, all’Amministrazione Comunale, la conformità dei lavori che verranno intrapresi. Tramite CILA o SCIA il soggetto titolare (in genere il proprietario dell’immobile) comunica all’Ente la volontà di procedere con l’intervento, corredando un documento chiave alla segnalazione: l’asseverazione del progettista, che attesta la conformità dei lavori rispetto ai regolamenti edilizi, alla normativa sismica e alle norme sui consumi energetici.
Il progettista ha la responsabilità di garantire che i lavori siano conformi: sulla base di questa assunzione di responsabilità, è possibile procedere immediatamente con l’apertura del cantiere e non occorre attendere l’autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
La differenza tra CILA e SCIA risiede nella diversità tra le tipologie di intervento. La CILA viene presentata in caso di interventi che non modificano la struttura dell’edificio, mentre la SCIA edilizia deve essere consegnata quando l’intervento è teso a modificare la struttura dell’edificio.
Completamente diverso è, invece, il Permesso di Costruire. Questo documento, infatti, viene inoltrato con l’obiettivo di richiedere il permesso a procedere con l’intervento. I lavori, a differenza della CILA o SCIA, non possono partire subito: l’Amministrazione Comunale dovrà esaminare la domanda e rilasciare il relativo permesso. Solo al termine di questo processo sarà possibile avviare il cantiere.
CILA e SCIA: I costi
I costi concessione edilizia, CILA o SCIA, variano in base alla complessità dell’intervento, alla tipologia e alle dimensioni dell’immobile e alle tariffe applicate dal Comune di riferimento. Oltre a questi costi, occorre considerare anche la spesa relativa alla consulenza tecnica offerta dal professionista, sia esso un ingegnere, un perito industriale, un architetto o un geometra. Il tecnico abilitato si occuperà della redazione del documento.
Orientativamente, i costi per la CILA si aggirano intorno ai 500 euro, per la SCIA intorno ai 700 euro, mentre per il Permesso di Costruire possono raggiungere anche i 1.500 euro.
È preferibile richiedere un preventivo a un’impresa edile specializzata, in grado di guidare il cliente durante tutto l’iter edile e burocratico per conoscere, con maggiore esattezza, il reale costo dei documenti utili alle operazioni.
Chi rilascia la CILA o SCIA?
CILA o SCIA devono essere presentate presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune in cui è locato l’immobile oggetto dell’intervento. Il committente dei lavori deve consegnare (per via telematica, via PEC o manualmente) la documentazione corredata dalla relazione del tecnico abilitato, che assevera la conformità dell’intervento alle normative urbanistiche ed edili.
Quali interventi sono realizzabili in Edilizia Libera?
Alcuni interventi possono essere eseguiti in assenza di titoli abilitativi e non devono essere legati ad alcuna pratica edilizia. Trattasi delle opere di manutenzione ordinaria, come gli interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.
In edilizia libera possono essere svolte operazioni quali:
- sostituzione di piastrelle, pavimenti, sanitari, porte interne;
- installazione di pompe di calore aria-aria a potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
- tinteggiatura delle pareti;
- sostituzione di elementi degli impianti tecnologici (che non apportino, però, migliorie all’impianto);
- eliminazione delle barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell’immobile;
- pavimentazione e finitura degli spazi esterni. Le operazioni devono essere contenute entro un determinato indice di permeabilità.
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