Le linee vita provvisorie sono dispositivi fondamentali per garantire la sicurezza degli operatori che intervengono su superfici poste a un’altezza considerevole. Il loro scopo è supplire alla mancanza di linee vita permanenti, che purtroppo è tipica di edifici costruiti molto tempo fa o che presentino una copertura dalla conformazione peculiare.
Esistono svariate tipologie di linee vita, ciascuna delle quali risponde a una necessità specifica o, per meglio dire, risulta compatibile con una tipologia di struttura piuttosto che alle altre. Nondimeno, la questione è ben regolata dalle normative, che spiccano per uniformità a livello europeo ma paradossalmente presentano un alto tasso di differenziazione a livello regionale.
Ne parliamo qui, fornendo una panoramica delle linee vita provvisorie, descrivendo le varie tipologie, specificando il contenuto della legge, fornendo una stima dei costi.
Linee vita provvisorie: cosa sono
Le linee vita provvisorie sono dispositivi che prevengono la caduta da grandi altezze, consentendo agli operatori di intervenire in sicurezza. Sostituiscono le linee vita permanenti, dunque sono portatili. Non a caso, vengono chiamate anche linee vita temporanee.
Una volta installate le linee vita provvisorie, si collega ad essa una corda, a sua volta agganciata all’imbracatura indossata dall’operatore. In ragione di ciò, possono essere considerate come parte integrante dei DPI, dispositivi di protezione individuale.
Le linee vita provvisorie sono efficaci, ma vengono chiamate in causa soprattutto per i lavori di manutenzione. Sono infatti meno resistenti rispetto alle linee permanenti in quanto sopportano un carico inferiore.
Sono comunque l’ideale per le operazioni che coinvolgono il tetto, i parapetti e qualsiasi altra superficie posta in quota.
Tipologie di linee vita provvisorie e ancoraggi
Come funzionano le linee vita provvisorie? Le tipologie sono numerose ma quella più ricorrente prevede la presenza di una fettuccia asolata, spesso lunga una ventina di metri. Sono presenti anche due moschettoni e un cricchetto, quest’ultimo fondamentale per garantire alle corde una buona tensione.
Per quanto concerne, più in generale, i sistemi di ancoraggio portatili, si segnalano alcune alternative.
● Ancoraggi provvisori da agganciare a finestre o porte. In questo caso, i moschetti vengono collegati a un punto di ancoraggio “offerto” dal profilato metallico. Fondamentale è anche il sistema di blocco al telaio del serramento (ma può tornare utile anche il lucernario).
● Barre con ganci, che di solito vengono applicate ai pilastri o alle longarine. Il sistema è simile a quello precedente ma l’azione fondamentale è qui esercitata dal pilastro o dalla longarina.
● Puntelli da applicare a contrasto. Nello specifico, contrasto tra due piani. La forza determinata dalla caduta viene smorzata e in via definitiva annullata dal contatto tra gli elementi di questi sistema e gli elementi dell’edificio.
● Sistemi a morsa. Tale sistema è temporaneo ma comunque abbastanza invasivo. Infatti, la morsa viene assicurata da un elemento in muratura.
Quando è obbligatorio installare linee vita
La questione dell’obbligatorietà è molto discussa e si basa sulla distinzione tra linee vita permanenti e linee vita provvisorie. Partiamo dalle prime.
Il testo di riferimento è il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, noto anche come “Testo unico sulla sicurezza del luogo di lavoro”. Tale norma sancisce l’obbligatorietà per tutti quegli edifici la cui copertura si trasforma in una sorta di lavoro permanente, o comunque di lungo termine. E’ il caso degli interventi di bonifica, della manutenzione degli impianti fotovoltaici o di parabole. Le opere manutentive, infatti, sono nella fattispecie “ricorrenti”.
Le casistiche sono complesse, sicché molte regioni si sono mosse in maniera autonoma, semplificando la normativa. Ovvero, sancendo l’obbligatorietà tout court dell’installazione delle linee vita. Queste regioni sono il Piemonte, la Lombardia, la Liguria, la P.A. di Trento, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l’Emilia Romagna, le Marche, l’Umbria, la Campania, la Sicilia e la Sardegna.
L’obbligatorietà ovviamente riguarda le nuove costruzioni, o quelle esistenti ma coinvolte in opere di ristrutturazione a quote elevate. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare questo approfondimento.
Per quanto concerne le linee di vita provvisorie la normativa è molto più semplice. Ecco le condizioni che rendono necessaria il loro montaggio:
● Assenza di linee vita permanenti,
● Lavori in quota, ovvero riguardanti superficie poste a un’altezza non inferiore ai 2 metri,
● Assenza di un ponteggio,
● Assenza di altre misure di protezione individuale da caduta.
Costi e installazione delle linee vita provvisorie
Per quanto concerne i costi, questi in genere sono bassi. Si parla di poche decine di euro per ciascun kit. In genere la voce per l’acquisto di linee vita provvisorie viene integrata nel preventivo dell’intervento, sicché può essere persino soggetto a negoziazione.
Discorso diverso per le linee vita permanenti, che rappresentano delle opere edili vere e proprie. Constano infatti del montaggio di elementi “definitivi”, destinati a rimanere. In questo caso, si parla di poche migliaia di euro, di cui solo un terzo è dovuto alla mera manodopera.
I prezzi comunque dipendono da criteri quali la metratura delle coperture, la loro morfologia, la tipologia del dispositivo impiegato, le modalità di accesso alle superfici poste in quota.
Il consiglio è di non sottovalutare l’installazione delle linee vita permanenti. In primis, perché è molto probabile che la propria regione di residenza figuri tra quelle che hanno sancito l’obbligo. In secondo luogo, perché evita il ricorso alle linee provvisorie, che viene concordato di intervento in intervento.
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