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La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il Bonus Facciate fino al 31 dicembre 2022, apportando tuttavia qualche sostanziale cambiamento rispetto all’anno precedente.

Il cambiamento più evidente è quello relativo alla percentuale di detrazione che è passata dal 90% al 60%.

L’agevolazione fiscale è applicabile a tutti i lavori edilizi finalizzati al restauro oppure al recupero della facciata esterna degli stabili ubicati nelle zone identificate come A e B.

Gli interventi comprendono la tinteggiatura o la pulitura della facciata nonché il rinnovo delle strutture opache della facciata come balconi, ornamenti e fregi.

Sono invece esclusi dall’agevolazione tutti quegli interventi alle opere interne, o meglio, non visibili dalla strada o dal suolo pubblico.

Il Bonus Facciate 2022 offre un indubbio sostegno economico ai contribuenti che necessitano di restaurare la facciata esterna del proprio stabile, indipendentemente che si tratti di un appartamento condominiale, di una casa unifamiliare, oppure di un complesso residenziale. 

Nel caso di condominio, la regola generale è che l’agevolazione fiscale sia disponibile per le parti comuni dopo che gli interventi sono stati deliberati e approvati in sede di assemblea.

E’ quindi obbligatorio presentare l’apposita delibera assembleare in cui si attesta che i condomini approvano l’esecuzione degli interventi.

Ma cosa dice la legge in relazione al cosiddetto condominio minimo?

Può il proprietario di un appartamento ubicato in un condominio minimo accedere all’agevolazione fiscale del 60% prevista dal Bonus Facciate 2022? Scopriamolo insieme.

Bonus facciate per condominio minimo: sì o no?

Per condominio minimo – o mini-condominio – si intende un condominio che abbia un minimo di 2 fino ad un numero massimo di 8 condòmini differenti.

La denominazione di “condominio minimo” è stata introdotta in anni recenti, per indicare un tipo di edificio costituito da 2 appartamenti facenti capo a proprietari distinti.

La definizione si è poi estesa fino a farvi rientrare edifici che hanno al proprio interno fino a 8 unità immobiliari con proprietari diversi.

Una delle prime caratteristiche del condominio minimo è l’assenza dell’obbligo di nomina di un amministratore: esso può tuttavia essere nominato per volontà dei condòmini, pur in assenza di uno specifico obbligo di legge.

Un altro aspetto peculiare consiste nell’assenza di un regolamento condominiale.

Per il resto, al condominio minimo si applicano le stesse norme civilistiche applicabili al normale condominio.

Ciò comporta che, pur in assenza di un amministratore, nel caso in cui debbano essere prese decisioni che coinvolgono le parti comuni dello stabile l’assemblea deve sempre essere svolta, anche se i condomini sono in numero ristretto.

Ora che abbiamo analizzato le caratteristiche principali di un condominio minimo, scopriamo insieme se il proprietario di un appartamento ubicato in uno stabile di questa natura possa accedere alla detrazione fiscale prevista dal bonus facciate 2022.

Vediamo cosa dice al riguardo l’Agenzia delle Entrate.

L’agenzia delle entrate con risposta all’Interpello n.499 del 21 Luglio 2021 ha chiarito che in un mini-condominio l’Istante proprietario di un appartamento può sostenere integralmente le spese previste per il rifacimento delle facciate e beneficiare, quindi, dell’agevolazione fiscale del Bonus Facciate a condizione che vi sia una delibera condominiale che all’unanimità preveda l’autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa solo in capo allo stesso.

L’Agenzia delle Entrate ha apportato così una deroga al criterio legale di ripartizione delle spese condominiali previsto dall’art. 1123 del codice civile («le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.»).

Ciò, a patto che l’assemblea condominiale autorizzi l’esecuzione dei lavori e acconsenta all’unanimità al sostenimento delle relative spese da parte dell’Istante interessato agli interventi edilizi in oggetto.

Per beneficiare del bonus facciate per i lavori realizzati sulle parti comuni può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha eseguito gli interventi, stante l’assenza di obbligo di nomina di un amministratore.

Il contribuente è tuttavia tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.

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