
Nel momento in cui si decide di ristrutturare la propria abitazione o di avviare un intervento edilizio, uno dei primi passaggi riguarda la presentazione della CILA edilizia.
Questa procedura, semplice ma indispensabile, consente di comunicare in modo ufficiale l’avvio dei lavori al Comune di riferimento, evitando lunghe attese e garantendo la conformità normativa dell’intervento.
In quali casi è necessario presentare la CILA edilizia? Chi può presentarla e in che modo? Scopriamo tutto ciò che occorre sapere riguardo la CILA edilizia: cos’è, quanto può costare e differenze con il Permesso di Costruire e SCIA.
Cos’è la CILA
La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è un titolo abilitativo edilizio che consente di effettuare lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, purché non implichino modifiche strutturali, ampliamenti volumetrici o variazioni nella destinazione d’uso dell’immobile.
La CILA edilizia permette di avviare immediatamente i lavori, senza dover attendere alcuna autorizzazione preventiva da parte del Comune. Trattasi di una procedura semplificata pensata per agevolare gli interventi edilizi minori, pur garantendo sempre trasparenza, tracciabilità e conformità dei lavori dal punto di vista tecnico e urbanistico.
Una volta trasmessa correttamente la CILA edilizia agli uffici comunali, è possibile iniziare i lavori lo stesso giorno, a patto che la documentazione sia completa e conforme alla normativa. Allo stesso modo, per chiudere l’iter amministrativo, il tecnico incaricato dovrà inviare la comunicazione di fine lavori entro i termini stabiliti dal Comune.
Chi può presentarla
La CILA edilizia può essere presentata dai soggetti aventi il titolo legittimo sull’immobile, tra cui:
- Proprietario;
- Usufruttuario;
- Comodatario o inquilino (previo consenso scritto del proprietario);
- Soggetti che godono di diritti reali sull’immobile.
La presentazione della CILA edilizia avviene in formato digitale, tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) o comunicazione PEC.
Chi la redige
La CILA edilizia deve essere redatta da un professionista abilitato, come un architetto, ingegnere o geometra. Il tecnico assevera, certificando sotto la propria responsabilità, che i lavori da realizzare rispettano tutte le normative vigenti in materia di urbanistica, sicurezza, impianti e vincoli edilizi.
Il tecnico, oltre alla relazione asseverata, prepara anche gli elaborati grafici (piantine, sezioni, prospetti) che rappresentano lo stato di fatto e lo stato previsto a lavori ultimati.
Quando serve la CILA
La CILA edilizia viene presentata prima di avviare interventi edilizi che rientrano nella manutenzione straordinaria non strutturale, ovvero per quei lavori che modificano l’organizzazione interna di un immobile senza intaccare elementi portanti o aumentare i volumi.
La CILA edilizia deve essere presentata in specifici casi, ovvero per:
- Manutenzioni straordinarie non strutturali. Nel caso di demolizioni e ricostruzioni di tramezzi interni, di spostamento di porte, per il rifacimento di bagni e cucine e per la modifica di impianti elettrici, idraulici o termici;
- Piccole ristrutturazioni interne, a patto che non coinvolgano le parti strutturali dell’edificio come pilastri, travi, solai o fondazioni;
- Rimozioni di barriere architettoniche. La CILA edilizia va presentata per l’installazione di ascensori interni o esterni, oppure di rampe di accesso per disabili;
- Accorpamenti o frazionamenti di unità immobiliari, purché non comportino modifiche strutturali o un aumento delle superfici;
- Installazione di pannelli fotovoltaici, quando l’intervento interessa la sola copertura e non altera la volumetria complessiva;
- Realizzazione di pertinenze minori, come piccoli depositi o locali tecnici, purché con volume inferiore al 20% dell’edificio principale;
- Costruzioni di serre con strutture in muratura. Utilizzate, ad esempio, a scopo ornamentale o per colture domestiche;
- Movimentazioni di terra non agricola, se legata ad altri interventi edilizi, come sistemazioni esterne o creazione di pendenze funzionali;
- Interventi su immobili open space, per modificare ad esempio la distribuzione interna senza modificare la struttura portante o la destinazione d’uso.
Quando la CILA non serve: le differenze con SCIA ed edilizia libera
Non sempre la CILA edilizia risulta necessaria. Talvolta, infatti, viene sostituita da procedure diverse. In particolare, la CILA non va presentata nei casi di manutenzione ordinaria, nell’ambito dell’edilizia libera o per lavori soggetti a SCIA.
Valutiamo le possibili alternative alla presentazione della CILA edilizia:
- Edilizia libera. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o di lieve entità, non occorre alcuna pratica edilizia. Come nei casi di tinteggiatura interna o esterna, per la sostituzione di pavimenti, rivestimenti, infissi o porte interne, per interventi su impianti senza innovazioni, per l’installazione di pannelli solari o fotovoltaici su edifici senza vincoli, per la manutenzione di aree verdi e pertinenziali, per l’installazione di arredi da giardino, gazebi e pergole leggere;
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Questa pratica edilizia è necessaria se l’intervento coinvolge la struttura dell’edificio o modifica significativamente l’aspetto esterno o l’utilizzo dell’immobile. Per esempio, per interventi di manutenzione straordinaria strutturale, realizzazione o modifica di prospetti, cambi di destinazione d’uso con opere, apertura o modifica di vani esterni o consolidamento strutturale, nuove scale o solai. La presentazione della SCIA permette di dare avvio immediato ai lavori, ma il Comune ha 30 giorni per effettuare le verifiche ed eventualmente bloccare l’intervento.
Documentazione necessaria e procedura
La procedura di presentazione della CILA edilizia, relativamente snella, prevede una serie di passaggi e la raccolta di documenti specifici. In particolare, la CILA va trasmessa al Comune in cui si trova l’immobile soggetto all’intervento, tramite il SUE o via PEC.
Valutiamo nel dettaglio le informazioni riguardanti la procedura di presentazione della CILA edilizia.
Documenti richiesti
I documenti necessari per una corretta presentazione della CILA edilizia includono:
- Elaborati grafici tra cui le planimetrie dello stato attuale e del progetto;
- Relazione tecnica asseverata, firmata da un professionista abilitato;
- Modulo CILA unificato, compilato in ogni sua parte;
- Dati catastali dell’immobile;
- Titolo di proprietà o altro documento che attesti la disponibilità dell’immobile;
- Attestazione dello stato legittimo dell’immobile;
- Documento sulla sicurezza del cantiere;
- Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria richiesti dal Comune;
- Eventuali certificazioni aggiuntive, come la conformità impiantistica in caso di nuovi impianti o per il fotovoltaico.
Ruolo del tecnico

Fino a 60 giorni dalla presentazione, il Comune può effettuare i dovuti controlli e bloccare le operazioni. In assenza di richieste di rilievi o integrazioni, la pratica si considera tacitamente accettata.
Il tecnico ha un ruolo centrale nella procedura di presentazione della CILA edilizia. Questo professionista, infatti, si occupa di:
- Effettuare i rilievi sull’immobile e della redazione del progetto;
- Verificare la conformità urbanistica e normativa;
- Predisporre e firmare la relazione asseverata;
- Predisporre gli elaborati grafici;
- Compilare e inviare la pratica al SUE tramite PEC o portale telematico.
Il tecnico si assume la responsabilità della correttezza delle informazioni e dell’allineamento dei lavori alla normativa vigente. È anche il referente principale per eventuali richieste di integrazione da parte del Comune.
Tempi di risposta
Uno dei principali vantaggi della CILA edilizia è la possibilità di iniziare i lavori immediatamente, senza dover attendere autorizzazioni formali. Per quanto riguarda le tempistiche, occorre considerare che i lavori possono iniziare subito se la documentazione è completa.
Quanto costa la CILA
Il costo per presentare la CILA edilizia dipende principalmente da due fattori: il compenso del tecnico abilitato e i diritti di segreteria comunali. Incidono sul prezzo altri fattori, tra cui:
- Complessità dei lavori;
- Numero e dettaglio degli elaborati grafici necessari;
- Comune e Regione di riferimento;
- Presenza di vincoli urbanistici o di una barriera architettonica;
- Urgenza e tempi richiesti per la consegna.
Generalmente, il prezzo indicativo comprende tra i 250-1000€ per la parcella del tecnico, e un costo di diritti di segreteria comunali che va dagli 0 ai 250€.
Differenza tra CILA, SCIA e Permesso di Costruire
Ogni intervento edilizio necessita di uno specifico titolo abilitativo. CILA edilizia, SCIA o Permesso di Costruire? Scopriamo le differenze tra i tre titoli nella seguente tabella.
| Titolo | Quando serve | Tempistiche | Altre informazioni |
| CILA | Manutenzione straordinaria non strutturale | Inizio immediato dei lavori | Nessuna autorizzazione comunale. Necessaria la relazione asseverata. |
| SCIA | Interventi strutturali, modifiche prospetti, impianti | Inizio immediato, verifica 30 giorni | Possibili controlli tecnici del Comune. |
| Permesso di Costruire | Nuove costruzioni, ampliamenti, cambi d’uso rilevanti | Attesa fino a 60 giorni | Richiede approvazione esplicita da parte del Comune. |
Per maggiori dettagli e informazioni, leggi l’articolo dedicato.
Cosa succede se non si presenta la CILA
Avviare dei lavori edilizi senza presentare la CILA rappresenta un errore comune, ma può avere conseguenze importanti. Anche se si tratta di interventi non strutturali, la mancata comunicazione formale al Comune può provocare sanzioni, blocchi dei lavori o anche ordini di ripristino.
Se non si presenta la CILA edilizia, si rischiano:
- Sanzioni economiche. Se i lavori non vengono sanati spontaneamente, presentando la cosiddetta CILA in sanatoria, la multa parte dai 333€. Se è il Comune ad accertare l’irregolarità dei lavori, la sanzione può raggiungere i 1.000€;
- Obblighi di ripristino. Se l’intervento non risulta conforme alle normative, l’amministrazione può ordinare il ripristino dello stato originario dell’immobile. Ciò può avvenire anche fino a 10 anni dopo la conclusione dei lavori;
- Sospensione dei lavori. Se il Comune rileva l’assenza della CILA edilizia durante l’esecuzione dei lavori, può imporre l’interruzione immediata del cantiere, bloccando le attività fino alla regolarizzazione della pratica.
CILA con Acrobatica
Acrobatica offre un supporto completo e costante durante ogni fase di un intervento edile, compresi gli step utili alla presentazione della CILA. Il team, specializzato nell’edilizia su fune, garantisce assistenza completa al cliente, con costi chiari e personalizzati.
Acrobatica collabora con tecnici abilitati che si occupano di asseverare la conformità di ogni operazione con puntualità. Scegli la rapidità, la convenienza e l’assistenza offerte da Acrobatica, anche nell’ambito della presentazione della CILA edilizia: contatta subito i tecnici per una consulenza su misura.


